venerdì 17 febbraio 2017

Nella CU 2017 come devo inserire il bonus 80 Euro?

Come per lo scorso anno, i sostituti d’imposta dovranno tenere conto dei dati da indicare nella Sezione “Detrazione e crediti”, al fine di dare evidenza nella Certificazione Unica 2017 dell’erogazione nel 2016 del c.d. “Bonus 80 euro” (art. 1 del D.L. n. 66/2014), reso strutturale dall’art. 1, c. 12-15 della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014). I campi da compilare, contenuti nella sottosezione “Credito bonus Irpef”, vanno dal 391 al 399 nei quali è richiesta di fornire evidenza: del “codice del bonus” del “bonus erogato” o “non erogato”; del “bonus recuperato” ed infine, del “codice fiscale del sostituto”.

Nel caso di precedenti rapporti di lavoro, al fine della compilazione della presente sezione, il sostituto d’imposta che rilascia la Certificazione Unica deve tenere conto dei dati riportati nelle Certificazioni Uniche relative ai precedenti rapporti; in questo ultimo caso nei campi da 395 a 397 devono essere indicati tali dati di dettaglio, riportando nel campo 399 il codice fiscale del precedente sostituto d’imposta.

Bonus 80 euro – L’art. 1, co. 12-15 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) ha reso strutturale – per il periodo d’imposta 2015 (e quindi anche per il 2016) - il bonus 80 euro (960 euro annui), da riconoscere mensilmente in busta paga ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcune categorie di redditi assimilati non superiori a euro 26.000.

Il credito è riconosciuto unicamente ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato:
- dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR);
- dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), quali:
compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);
remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
le prestazioni pensionistiche di cui al d.lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

L’importo, in particolare, è pari a:
960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro (c.d. “meccanismo di décalage”).

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