Qual è il limite di reddito per essere ancora fiscalmente a carico?
Prima di svelarti l'arcano mistero del limite di reddito da non superare per essere ancora considerati fiscalmente a carico ti illustriamo chi sono i familiari a carico.
Sono considerati familiari a carico anche coloro che non vivono con il contribuente o sono residenti all’estero, ovvero:
Altresì, possono essere considerati fiscalmente a carico del contribuente anche i seguenti altri familiari, a patto però che vivano insieme al dichiarante o che fruiscano di assegni alimentari pagati dallo stesso contribuente:
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, Tuir).
Nel limite di reddito devono essere computate anche le seguenti somme: le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti in Italia (“lavoratori frontalieri”); il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime dei “minimi”); il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario; il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Sono esclusi dal computo del limite, invece, i redditi esenti, quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, i redditi assoggettati a tassazione separata (circolare 55/E del 20 giugno 2002, paragrafo 1). Il limite di 2.840,51, infine, è fissato con riferimento all’intero periodo d’imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso (circolare 15/E del 16 marzo 2007, paragrafo 1.4.8).
Sono considerati familiari a carico anche coloro che non vivono con il contribuente o sono residenti all’estero, ovvero:
- Coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- Figli naturali, adottati, affidati o affiliati: a prescendere dall'età, che vadano a scuola oppure no, o che seguano uno stage gratuito, i figli non sono mai considerati ai fini del beneficio come “altri familiari”.
Altresì, possono essere considerati fiscalmente a carico del contribuente anche i seguenti altri familiari, a patto però che vivano insieme al dichiarante o che fruiscano di assegni alimentari pagati dallo stesso contribuente:
- Coniuge separato legalmente;
- Nipoti;
- Genitori anche adottivi;
- Generi e nuore;
- Suoceri;
- Fratelli e sorelle;
- Nonni.
Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, Tuir).
Nel limite di reddito devono essere computate anche le seguenti somme: le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica; la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti in Italia (“lavoratori frontalieri”); il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime dei “minimi”); il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario; il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.
Sono esclusi dal computo del limite, invece, i redditi esenti, quelli assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva, i redditi assoggettati a tassazione separata (circolare 55/E del 20 giugno 2002, paragrafo 1). Il limite di 2.840,51, infine, è fissato con riferimento all’intero periodo d’imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso (circolare 15/E del 16 marzo 2007, paragrafo 1.4.8).
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