La Detrazione IVA al 40% per le auto ad uso promiscuo sarà valida fino a tutto il 2019
In seguito alla Decisione UE n. 2016/1982, la limitazione alla detraibilità dell’IVA nella misura del 40% per il veicolo aziendale utilizzato promiscuamente continuerà a trovare applicazione fino al periodo d’imposta 2019. L’agevolazione fiscale si applica alle auto aziendali, non solo relativamente all’acquisto ma anche alle spese di gestione.
Continuano a restare fuori dalla limitazione i veicoli che formano oggetto dell’attività d’impresa e quelli degli agenti e rappresentati.
Il beneficio si applica a queste tipologie di veicoli a motore:
Sono invece esclusi dal beneficio:
E’ possibile detrarre l’IVA al 40% anche per l’acquisto di carburanti e lubrificanti, le spese di manutenzione e gestione, le spese per il ricovero del veicolo e quelle per il transito stradale e autostradale.
La Legge di Stabilità 2016 ha inoltre stabilito una agevolazione per gli acquisti di auto aziendali effettuati sino al 31 dicembre 2016. Il costo di acquisizione del veicolo così come l’importo del limite di deducibilità sono stati incrementati al 40% (TUIR, art. 164, 1b).
Continuano a restare fuori dalla limitazione i veicoli che formano oggetto dell’attività d’impresa e quelli degli agenti e rappresentati.
Il beneficio si applica a queste tipologie di veicoli a motore:
- auto aziendali destinate all’attività di impresa, anche se in locazione (leasing) o noleggio
- autocarri fino a 3,5 tonnellate con un massimo otto posti a sedere
Sono invece esclusi dal beneficio:
- trattori agricoli o forestali
- motocicli di cilindrata non superiore a 350 cc.
E’ possibile detrarre l’IVA al 40% anche per l’acquisto di carburanti e lubrificanti, le spese di manutenzione e gestione, le spese per il ricovero del veicolo e quelle per il transito stradale e autostradale.
La Legge di Stabilità 2016 ha inoltre stabilito una agevolazione per gli acquisti di auto aziendali effettuati sino al 31 dicembre 2016. Il costo di acquisizione del veicolo così come l’importo del limite di deducibilità sono stati incrementati al 40% (TUIR, art. 164, 1b).
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