Credito d’imposta nuovi investimenti nel Mezzogiorno


A decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2019 è riconosciuto un credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a
strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e
Sicilia, nonché in Molise, Sardegna e Abruzzo), in misura variabile dal 10 al 20% a seconda delle
dimensioni aziendali. L'intento è sostenere l’economia delle Regioni meridionali attraverso una
serie di misure per accelerare gli investimenti delle imprese. Il Governo ritiene, infatti, che nel
Mezzogiorno sia necessario migliorare l’implementazione delle politiche nazionali.

La norma specifica anche che, alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti
agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e
della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano
l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti
dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e
ittico.

La disciplina del nuovo credito d'imposta ricalca sostanzialmente quella dell'originario bonus
introdotto dall'art. 8 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001) e dovrebbe
rappresentare la prosecuzione del bonus investimenti che ha visto appena conclusa la sua operatività
nel mese di giugno 2015 (ex articolo 18 del Dl 91/2014), ma con notevoli differenze che lo rendono
sicuramente più vicino a quello introdotto dalla legge finanziaria per il 2007 (n. 296/2006).

In particolare, rispetto al credito di imposta di cui al decreto competitività (Dl 91/2014), viene:
-ridotto l'ambito territoriale di applicazione (dall'intero territorio nazionale si passa alle sole aree
svantaggiate del Paese);
-ampliata la tipologia di beni agevolabili (non solo beni rientranti nella divisione 28 della
Classificazione Ateco 2007, ma beni classificabili come impianti, macchinari e attrezzature varie);
-diversificata la percentuale di aiuto (dal 15% generale si passa da un minimo del 10% a un
massimo del 20% in relazione alla dimensione di impresa);
-modificata la base di calcolo dell'incentivo (si abbandona la media degli investimenti dei cinque
anni precedenti, per ritornare all'investimento netto dato come differenza tra costo complessivo dei
beni e ammortamenti).
Diversamente dalle precedenti regolamentazioni, però, la nuova disciplina non appare del tutto
completa, nel senso che mancano alcune indicazioni presenti nelle precedenti versioni; si pensi per
fare un esempio - alla mancata indicazione del trattamento tributario del predetto credito. Sul punto,
stante la sostanziale identità dei benefici, si ritiene che si possa far riferimento alle discipline ed ai
chiarimenti forniti in relazione ai precedenti crediti d'imposta.

Il credito d’imposta è riservato alle “imprese” che effettuano gli investimenti ai sensi del comma 98
laddove sono del tutto ininfluenti la natura giuridica assunta dall’impresa beneficiaria ed il regime
di contabilità in uso. Ciò significa che sono ammesse le imprese in forma individuale così come le
società di persone o le società di capitali. Ed ancora, l’agevolazione sussiste anche per le imprese in
regime di contabilità semplificata in assenza di un espresso divieto contenuto nella norma ed altresì
per gli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.
(circ. n. 38/E/2008).

Il comma 99 specifica che sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di
investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che detta il regime definitorio per gli aiuti di
stato compatibili con il mercato comune, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o
che vengono impiantate nel territorio.

Nello specifico l’agevolazione può essere concessa solamente agli investimenti in beni strumentali
nuovi per:
- la realizzazione di un nuovo stabilimento;
- l’ampliamento di uno stabilimento esistente;
- la diversificazione della produzione di uno stabilimento;
- la trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- la riattivazione di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato
acquisito.
Pertanto, vanno considerati esclusi tutti gli investimenti che non realizzino una fattispecie di
investimento iniziale (ad esempio sostituzione di singoli beni strumentali) ed altresì gli investimenti
in immobili e veicoli in quanto non richiamati.

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Il comma 100 prevede che il credito di imposta non viene riconosciuto ai soggetti che operano nei
settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei
trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle
infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo e neppure alle
imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01
del 31 luglio 2014.

Il comma 101 prevede che l’agevolazione sia commisurata alla quota del costo complessivo dei
beni ammissibili, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di
euro per le piccole imprese, a 5 milioni per le medie imprese e a 15 milioni per le grandi imprese,
eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni
d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che
formano oggetto dell’investimento agevolato. Viene inoltre specificato che, per gli investimenti
effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, venga assunto il costo sostenuto dal locatore
per l’acquisto dei beni e che questo non comprenda le spese di manutenzione.
Orbene vanno evidenziati due aspetti inerenti al calcolo dell'agevolazione e, in particolare, la
determinazione dell'investimento netto. La deduzione degli ammortamenti calcolati nel periodo di
imposta deve essere effettuata solo con riferimento ai beni rientranti nella stessa categoria di quelli
per i quali si richiede l'agevolazione. In sostanza, se il progetto d'investimento ha previsto
l'acquisizione nel periodo d'imposta di nuovi impianti e di nuove attrezzature, il prezzo di acquisto
di tali beni deve essere ridotto degli ammortamenti degli impianti e delle attrezzature già esistenti
nella struttura produttiva, senza tener conto degli ammortamenti dei beni appartenenti alle restanti
categorie agevolabili, ossia i macchinari (per i quali non sono state effettuate nuove acquisizioni
nello stesso periodo di imposta e unità produttiva).
Di poi, è necessario tenere conto dei cosiddetti "ammortamenti figurativi", calcolati utilizzando le
aliquote d'ammortamento previste dalle tabelle ministeriali, relativamente ai beni detenuti in leasing
dall'impresa beneficiaria e impiegati nella medesima struttura produttiva.

La norma prevede espressamente che il credito d’imposta non è cumulabile con aiuti “de minimis”,
né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili


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