venerdì 8 luglio 2016

Canone RAI e decesso dell'intestatario : ti spieghiamo come fare per disdirlo!



 A partire dal 1° gennaio 2016 è entrata in vigore una nuova legge che certifica che il Canone Rai non solo è un’imposta sul possesso di un apparecchio radiotelevisivo, ma è anche diventato una tassa accumulata alla fattura di fornitura elettrica ad uso domestico ed è ereditabile così come gli importi delle bollette in caso di decesso di un utente. Quindi ecco che il Canone Rai finisce nella fatturazione degli eredi e sta a loro presentare la documentazione necessaria per disdirlo o per confermarlo!

Per farlo è necessaria la presentazione di una dichiarazione che è possibile effettuare attraverso un modello predisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate, e che potete scaricare sull’apposito sito web.
Tuttavia gli scenari che si presentano sono vari e non vanno sottovalutati; infatti, se il vostro defunto non aveva un televisore la dichiarazione è comunque necessaria. Ma andiamo per gradi.


Se il vostro caro era in possesso di un apparecchio TV e l’utenza elettrica è intestata all’erede stesso o a un altro soggetto, anche se l’intestatario dell’utenza non fa parte della stessa famiglia anagrafica del deceduto, l’erede dovrà provvedere ad inviare la dichiarazione sostitutiva compilando il quadro B, denominato “Dichiarazione sostitutiva di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito”. Invece, come accennato sopra, nel caso in cui il deceduto non fosse in possesso di alcun televisore nella sua residenza, sarà comunque necessario fare la comunicazione e quindi l’erede dovrà compilare il quadro A dell’apposito modulo, denominato “Dichiarazione sostitutiva di non detenzione”. Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, coabitanti e che quindi condividono insieme un’abitazione o un rapporto di affetto.

A partire da 2016 ci saranno due periodi dell’anno in cui gli utenti potranno inviare il modulo per disdire il Canone Rai: uno va dal 1° febbraio al 30 giugno, mentre l’altro dal 1° luglio al 31 gennaio dell’anno seguente. Le modalità di invio vanno incontro a tutti, sia a chi abbia la possibilità di mandare comunicazioni via Internet, sia per chi preferisca utilizzare il classico servizio di posta. Sarà sufficiente inviare un plico raccomandato senza busta indirizzato a: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – SPORTELLO ABBONAMENTI TV – CASELLA POSTALE 22 – 10121 TORINO, con apposita copia di un documento di riconoscimento (meglio se Carta d’Identità); oppure via web basterà collegarsi all’apposito sito e accedere all’area riservata ai servizi telematici dell’ Agenzia delle Entrate e compilarlo.

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