MISURA DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE IN CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)
Il D.Lgs. n. 148/2015, che ha riordinato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, all’art. 3 stabilisce l’importo del trattamento di integrazione salariale che – come previsto dalla previgente disciplina - ammonta all'80% della retribuzione globale che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.
Il trattamento, in particolare, si calcola tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga. Nel caso in cui la riduzione dell'orario di lavoro sia effettuata con ripartizione dell'orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione è dovuta, nei limiti di cui ai periodi precedenti, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato. In particolare, per il calcolo della misura della CIGS bisogna considerare l’effettiva retribuzione persa inclusiva di eventuali superminimi, altre indennità e
mensilità aggiuntive; pertanto è da ritenersi ancora valido il Messaggio n. 11110/2006 dell’INPS.
Dunque, la retribuzione globale integrabile è composta oltre che dagli emolumenti corrisposti alla fine di ogni periodo di paga anche da competenze che maturano e vengono erogate con periodicità non mensile. Le quote di tale retribuzione maturate nel mese sono tuttavia da comprendersi
nell’importo fissato quale limite massimo cui rapportare il trattamento d’integrazione.
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