martedì 12 aprile 2016

Un articolo di utilità generale: LE DONAZIONI ALLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Cari amici lettori che in tanti ci seguite con affetto,
abbiamo deciso di approfondire il tema delle Donazioni Per il Pianeta Associazioni and Co. per rispondere ai tanti quesiti che ci avete inviato tramite mail alla nostra pagina facebook (siamo anche lì, sapete?)
Le Organizzazioni di volontariato iscritte agli omonimi registri locali (regionali o provinciali) possono dare l’opportunità ai propri donatori di godere di un risparmio d’imposta, facendo loro applicare in alternativa due normative differenti, sempre che siano soddisfatte determinate condizioni.

Denaro
Donazione da persone fisiche

Legge ONLUS
L’erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica è detraibile al 26% a partire dal 2014 fino a erogazione massima di € 2.065 (Art 15, c 1.1, DPR 917/86, come modificato da art 15, c 3, L 96/12; fino al 2012 la detraibilità è stata del 19%, nel 2013 sale al 24% e nel 2014 al 26%).

Legge Più dai meno versi
L’erogazione effettuata a favore di Organizzazioni di volontariato che tiene una contabilità analitica è detraibile nelle misure sopra riportate, oppure è deducibile fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000.

Donazione da persone giuridiche (aziende)

Legge ONLUS
L’erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica è deducibile fino al valore maggiore tra il 2% del reddito complessivo e € 2.065,83.

Legge Più dai meno versi
L’erogazione effettuata a favore di Organizzazioni di volontariato che tiene una contabilità analitica è deducibile alternativamente nei limiti sopra esposti (2% o € 2.065,83), o fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000.

Beni in natura
Donazione da persone fisiche

Legge ONLUS
L’erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica non consente alcun risparmio d’imposta.

Legge Più dai meno versi
L’erogazione effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che tiene una contabilità analitica è deducibile fino al 10% del reddito complessivo e per un valore massimo di € 70.000.

Donazione da persone giuridiche (aziende)

Legge ONLUS
L’erogazione in natura di beni di propria produzione o commercio   (beni che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l’idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l’esclusione dal mercato o la distruzione) effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che non tiene una contabilità analitica consente all’azienda - fino ad un costo specifico di acquisto o produzione non superiore al 5% del reddito d’impresa dichiarato – di non considerare questi beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e perciò non producono ricavi presunti tassabili secondo il loro valore nominale. Alle aziende è utile inoltre ricordare che detti beni si considerano distrutti agli effetti IVA e pertanto l’azienda può operare la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti. Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che, in alternativa alla usuale eliminazione dal circuito commerciale, vengono ceduti gratuitamente alle Organizzazioni di volontariato, possono essere erogati senza limiti (avendo peraltro valore nullo).
Ad eccezione dei beni facilmente deperibili o prossimi alla scadenza, per fruire della agevolazione l’azienda che effettua la donazione deve seguire una particolare procedura di comunicazione alla DRE e di registrazione contabile ai fini IVA.

Legge Più dai meno versi
L’erogazione in natura di beni effettuata a favore di Organizzazione di volontariato che tiene una contabilità analitica può applicare le agevolazioni sopra riportate oppure, in alternativa, può applicare la deducibilità fino al valore minore tra il 10% del reddito complessivo e € 70.000
Per determinare il valore del bene, bisogna rifarsi al prezzo mediamente praticato alle stesse condizioni, ai listini o – se il bene è raro o prezioso – ad una perizia.
La Organizzazione di volontariato deve emettere una ricevuta che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori.

Personale

Legge ONLUS
E’ possibile destinare proprio personale (dipendente, assunto a tempo indeterminato) per lo svolgimento di prestazioni a favore di Organizzazioni di volontariato e dedursi il relativo costo fino al 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente.

LA DONAZIONE ALLE ONLUS E ALLE ONG

Per le Onlus registrate all’Anagrafe Tributaria omonima (definite Onlus di opzione) valgono - tanto per le donazioni effettuate da persone fisiche, quanto per quelle da aziende - le stesse norme e prassi riportate per le Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri locali.
Per le Organizzazioni Non Governative riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri (Onlus di diritto) si aggiunge, rispetto alle previsioni delle Onlus e del Volontariato, un’ipotesi ulteriore (ovviamente alternativa e non aggiuntiva) di risparmio fiscale sia per i donatori persone fisiche  sia per le aziende ; ambedue scontano la deducibilità dell’erogazione fino al 2% del reddito dichiarato senza limiti assoluti.

LA DONAZIONE ALLE APS – ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Per le Associazioni di Promozione Sociale si deve introdurre una doppia casistica.
Solamente le Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Nazionale e le loro affiliate locali possono applicare la normativa “+ Dai – Versi” che consente la deducibilità a 10% del reddito del donante fino ad un massimo di € 70.000, conformandosi agli stessi obblighi relativi alla tenuta della contabilità e alla redazione del bilancio descritti per le Organizzazioni di Volontariato iscritte ai registri locali. Detta ipotesi è peraltro l’unica che preveda la deducibilità per Associazioni di Promozione Sociale di erogazioni in natura.
E’ invece applicabile a qualsiasi Associazione di Promozione Sociale iscritta all’omonimo registro nazionale o locale la norma preesistente che prevedeva per le persone fisiche   la possibilità di detrarre al 19% le erogazioni (qui solamente in denaro) effettuate fino ad un loro valore massimo di € 2.065,83.
In relazione alle erogazioni effettuate da aziende  , esse possono dedurre le erogazioni in denaro – effettuate a favore di qualsiasi Associazione Promozione Sociale comunque iscritta - fino al 2% del reddito complessivo o fino a € 1.549,37.

LA DONAZIONE ALLE SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, è prevista solo la detraibilità in capo del donatore persona fisica che può detrarre al 19% le donazioni in denaro fino ad un loro valore di € 1.500   a condizione che le stesse siano iscritte a Federazioni sportive o ad enti di promozione sportive riconosciuti dal CONI.

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