La Destinazione d'Uso e di Agibilità della Sede della tua Associazione
In materia di enti no profit, è sicuramente molto dibattuto il tema della destinazione d’uso dei locali adibiti a sede dell’associazione e allo svolgimento della relativa attività, oltre ai requisiti di agibilità degli stessi. Spesso, anche gli uffici comunali interessati non hanno una chiara idea della normativa di riferimento.
Un punto fermo è stato posto grazie alla legge del 7 dicembre 2000, numero 383, che disciplina le Associazioni di Promozione Sociale (APS). All’articolo 32, comma n. 4, la suddetta legge dispone che “La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.”
La normativa dispone quindi che un’associazione di promozione sociale può fissare la sua sede, e svolgere le proprie attività, in un qualsiasi immobile con una qualsiasi destinazione d’uso, in una qualunque zona urbanistica del territorio comunale, senza che ciò venga considerato mutamento di destinazione d’uso.
Da rilevare che, in ogni caso, la sede deve comunque rispettare i requisiti di agibilità/abitabilità e le norme minime di sicurezza. Quindi, se il locale è sprovvisto di tali requisiti, sarà indispensabile ottenere la relativa certificazione. Inoltre, se nel locale si somministra alimenti e bevande, sarà necessario richiedere l’autorizzazione igienico- sanitaria da parte dell’ASL competente.
Da rilevare infine che tale agevolazione amministrativa è subordinata ad un uso, da parte dell’associazione, che sia coerente con gli scopi e le finalità previste dallo statuto e dalla legge che disciplina le APS.
Se quindi un’associazione culturale o ricreativa intende fissare la propria attività in un locale che non sia mai stato adibito prima a determinate attività, come ad esempio corsi o riunioni, lo scrivente consiglia di affiliare l’associazione ad un ente di promozione sociale a carattere nazionale, in modo da ottenere la qualifica di APS .
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