lunedì 25 aprile 2016

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L’OPERAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO

LEGENDA

AMMORTAMENTO Indica il piano rateale di rimborso, comprensivo della quota capitale ed interessi.

CAPITALE LORDO MUTUATO Importo pari alla somma di tutte le rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento concesso.

CAPITALE NETTO MUTUATO Importo pari alla somma di tutte le quote capitali delle rate previste dal piano di ammortamento del finanziamento concesso. È pari alla differenza tra il capitale lordo mutuato e gli interessi scalari calcolati sullo stesso capitale lordo mutuato al T.A.N.

COMMISSIONI DI ATTIVAZIONE Rappresentano commissioni percepite dalla Banca a copertura dei costi e dei rischi connessi all'attivazione del finanziamento presso il datore di lavoro/ente pensionistico, ivi compresi i casi di successivi ed eventuali passaggi dello stesso cliente nel corso del rapporto presso altri datori di lavoro. Tra le componenti di costo figurano, a titolo esemplificativo, i costi industriali sostenti dalla Banca connessi alle attività di informativa precontrattuale, di stipula dei contratti, della loro notifica e registrazione, nonché di acquisizione delle garanzie.
Tra i rischi figurano quelli connessi alle ipotesi di rifiuto del datore di lavoro/ente pensionistico all’accettazione del contratto, anche nei casi di successivi passaggi, e di ritardo nell’inizio delle trattenute rispetto al piano di ammortamento concordato con il Cliente
.
COMMISSIONI DI GESTIONE Rappresentano commissioni percepite dalla Banca a copertura dei costi ed oneri sostenuti dalla stessa, durante l’intero periodo di ammortamento del prestito, per lo svolgimento di tutte le attività necessarie alla gestione amministrativa e contabile del prestito, all’invio delle comunicazioni periodiche a mezzo posta ordinaria ed all’incasso delle rate di ammortamento.
In queste sono ricomprese le spese di gestione documentale ai fini della conservazione, custodia e messa a disposizione della documentazione contrattuale a favore del Cliente per il periodo di legge anche successivamente alla estinzione del prestito.

DECORRENZA È il giorno dal quale decorrono gli interessi a debito per il Cliente sulle somme oggetto del contratto.

INTERESSI DI MORA Modalità predeterminata di risarcimento del danno subito dal creditore per effetto del ritardo del pagamento delle rate di rimborso del prestito erogato.

INTERMEDIARIO DEL CREDITO È un agente in attività finanziaria, un mediatore creditizio o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione almeno una delle seguenti 1) attività: presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti
di credito per conto del finanziatore.

MEDIATORE CREDITIZIO È una intermediario del credito che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma. Il mediatore creditizio svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Ad esso è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito. È il soggetto a cui il cliente si è discrezionalmente e liberamente rivolto ai fini della concessione del prestito. Tale attività è effettuata dal mediatore creditizio previo compenso a carico del Cliente.

NETTO RICAVO DEL FINANZIAMENTO È pari all’importo realmente percepito dal Cliente è si ottiene sottraendo dal capitale netto mutuato le spese gravanti sul finanziamento concesso e dovute dal Cliente al momento della sua erogazione (esempio spese: commissioni bancarie, spese istruttoria, imposte e tasse, oneri di copertura assicurativa, ecc.).

INDENNIZZO DI RIMBORSO È il compenso onnicomprensivo il Cliente è tenuta a risarcire alla banca per aver rimborsato anticipatamente, in tutto od in parte, il prestito rispetto alle previsioni contrattuali. Di norma l’entità del compenso è espressa in misura percentuale sul capitale rimborsato anzitempo.

SPESE ISTRUTTORIA Spese sostenute e/o dovute per l’analisi della concedibilità del prestito.

T.A.E. TASSO ANNUO EFFETTIVO
E il tasso annuo effettivamente sostenuto dal cliente con riferimento alla quota interessi del piano di ammortamento in conseguenza del pagamento con periodicità mensile anziché annuale delle rate del finanziamento concesso.

T.A.E.G. TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE
Calcolato sulla base di quanto disposto dall’articolo 121 del D.Lgs 385/93 e dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del suddetto articolo dalla Banca d’Italia.
È un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito che rende uguale, su base annua la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il prestito erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso.
Per il calcolo si vedi il prospetto delle “condizioni economiche applicate” del presente documento.
T.E.G.

TASSO EFFETTIVO GLOBALE
È un indicatore utile ai fini della verifica del rispetto della soglia usuraia, viene calcolato tenuto conto, oltre che gli interessi, delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse collegate all’erogazione.

T.A.N. TASSO ANNUO NOMINALE
È il tasso con il quale è calcolato il piano di ammortamento del prestito e che determina la quota interessi del finanziamento concesso.

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