Presentazione del Modello EAS entro il 31.03
Gli Enti e le Associazioni senza scopo di lucro, in caso di modifiche intervenute nel 2015, hanno tempo fino al 31 marzo per comunicare, attraverso il Modello EAS, informazioni e dati aggiornati rispetto a quelli precedentemente comunicati.
Si tratta, naturalmente, soltanto delle informazioni rilevanti per il Fisco, necessarie alla verifica dei
requisiti che danno accesso alle agevolazioni tributarie riservate al non profit.
Gli enti non commerciali di tipo associativo (ed in ambito sportivo, anche le società di capitali sportive dilettantistiche) che hanno subito variazioni rispetto ai dati comunicati nel precedente modello EAS, debbono effettuare le opportune verifiche al fine di ottemperare all’obbligo di ripresentazione del medesimo entro il prossimo 31 marzo 2016. La verifica è particolarmente delicata in quanto non sempre risulta agevole comprendere quali siano le variazioni “rilevanti” che determinano l’obbligo di ripresentazione del modello, ma anche perché particolarmente gravose appaiono le conseguenze derivanti da tale inadempimento.
Il modello EAS ha infatti lo scopo di consentire l’applicazione delle disposizioni fiscali di favore contenute nell’art.4 del DPR 633/72 e art.148 del TUIR che permettono di “decommercializzare” le entrate derivanti da attività rese in conformità degli scopi istituzionali nei confronti degli associati.
Regole di presentazione e ripresentazione del modello
La presentazione del modello EAS costituisce un adempimento “una tantum” da effettuarsi entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente, e va ripresentato unicamente in caso di variazione di talune informazioni fornite nel modello inviato precedentemente. Le istruzioni alla compilazione del modello EAS affermano letteralmente che “Il presente modello deve essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione (in tale evenienza inserire tutti i dati richiesti nel modello, anche quelli non variati)”. La comunicazione delle variazioni deve quindi avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione e pertanto, entro il prossimo 31.03.2016 dovranno essere comunicate, mediante ripresentazione telematica del modello EAS, le variazioni “rilevanti” intervenute nel corso dell’esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2015 (nell’ipotesi di esercizio sociale coincidente con l’anno solare).
È, tuttavia, importante evidenziare il fatto che non tutte le variazioni generano un obbligo di ripresentazione. Vi sono infatti modifiche che non comportano l’obbligo di ripresentazione del modello EAS, in quanto ritenute “fisiologiche”. In tal senso le istruzioni alla compilazione dello stesso affermano che
“Non è obbligatorio presentare un nuovo modello nel caso in cui, nella sezione “Dichiarazioni del rappresentante legale”, si verifichi una variazione dei soli dati relativi agli importi di cui ai punti 20 e 21, oppure del numero e dei giorni delle manifestazioni per la raccolta di fondi di cui al punto 33, oppure dei dati di cui ai punti 23, 24, 30 e 31”.
Con la risoluzione n. 125/E del 06.12.2010, l’Agenzia entrate ha chiarito anche che la variazione dei dati identificativi dell’ente o del suo legale rappresentante non necessitano la ripresentazione del modello EAS. Se, quindi, da un esercizio all’altro si modificano tali dati non sussiste l’obbligo di ripresentazione del modello.
Relativamente alle informazioni contenute nei punti 2
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