mercoledì 23 marzo 2016

Lavoro accessorio e voucher 2016

Le  prestazioni di lavoro accessorio sono le attività lavorative di natura occasionale che  possono essere retribuite con i cosiddetti VOUCHER LAVORO  per un totale massimo di 7.000 euro (netti per il lavoratore)  nel corso di un anno solare (annualmente rivalutati), con riferimento a tutti i datori di lavoro.
ATTENZIONE Il limite però che si puo ricevere da ogni singolo committente,  se impresa commerciale o professionista, è di 2mila euro netti.
Il limite di compensi  per i soggetti percettori di indennità di mobilità o cassa integrazione nel 2016 è pari a 3mila euro.
Con il DL 81/2015 il limite totale è stato  innalzato a 7mila euro mentre in precedenza ammontava a 5mila euro total). Inoltre  il decreto ha ampliato le possibilità e le prestazioni possono ora essere rese in tutti i settori, da parte di qualsiasi committente, con qualsiasi lavoratore (salvo alcuni limiti nel settore agricolo).

Ciascun  'buono lavoro' (voucher), che viene emesso telematicamente  dall'INPS,   ha un  valore netto in favore del lavoratore  di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, al costo di 10 euro per il datore di lavoro (salvo che per il settore agricolo, dove si fa riferimento al contratto specifico). Con tali buoni lavoro vengono quindi  garantiti :
il compenso per il lavoratore,
la copertura previdenziale  INPS (pensione) e
quella assicurativa presso l'INAIL.
Il voucher per il lavoro ccessorio non dà invece diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell'INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.).
Dato il recente abnorme aumento dell'utilizzo   dei voucher lavoro  apartire dal 2013,  il Governo sta mettendo a punto  dei provvedimenti per monitorare da vicino l'utilizzo ed evitare lo sfruttamento improprio di questo strumento che, si ribadisce dovrebbe essere riservato a prestazioni di lavoro non continuativo  e per importi molto modesti. E' del 22.3.2016 un comunicato del Ministero del Lavoro che specifica:
"I voucher per le prestazioni di lavoro accessorio saranno resi pienamente tracciabili. Le imprese che li utilizzeranno dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo ed il codice fiscale del lavoratore per il quale verranno utilizzati, insieme con l'indicazione precisa della data e del luogo in cui svolgerà la prestazione lavorativa e della sua durata.
È quanto prevede una norma inserita nel primo decreto correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act che verrà portato all'approvazione in una delle prossime riunioni del Consiglio dei Ministri.    

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Fermo restando il valore positivo dei voucher come strumento per favorire l'emersione del lavoro nero, la norma, che introduce una modalità di controllo analoga a quella già in essere per il cosiddetto "lavoro a chiamata", punta ad impedire possibili comportamenti illegali ed elusivi da parte di aziende che acquistano il voucher, comunicano l'intenzione di utilizzarlo ma poi lo usano solo in caso di controllo da parte di un ispettore del lavoro.

Questo intervento è il primo e più immediato risultato di due filoni di attività. Il primo è rappresentato dall'attività ispettiva che conferma come le violazioni più ricorrenti in tema di voucher sono rappresentate dall'utilizzo del lavoratore per più ore o più giornate rispetto a quelle dichiarate oppure dal pagamento della retribuzione in parte attraverso buoni lavoro e in parte "in nero".

Il secondo è costituito da un lavoro di monitoraggio e di valutazione che il Ministero del Lavoro sviluppa su tutte le regole del lavoro e che, nello specifico dei voucher, è stato condotto in collaborazione con INPS ed i cui risultati sono illustrati in un report pubblicato oggi sul sito del Ministero. Un lavoro che proseguirà e si svilupperà anche in futuro, in modo da poter valutare gli effetti di questo primo intervento: alla luce dei risultati, si valuterà la necessità di procedere ad ulteriori interventi."

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