Super ammortamento e Beni riscattati : dubbi risolti?
Uno dei nodi applicativi del super ammortamento riguarda la possibilità di applicazione dell’agevolazione ai beni acquistati in leasing nel periodo agevolabile e riscattati “scaduto” il periodo agevolabile. La questione non è di facile soluzione ed è di estrema rilevanza per chi vuole fruire dell’agevolazione e sta cercando di individuare al corretta modalità di acquisto.
L’interpretazione letterale della norma porta a ritenere che l’agevolazione riguardi solo i canoni di locazione e i beni acquistati in proprietà nel periodo agevolabile, anche se c’è chi sostiene che l’agevolazione vada estesa anche ai beni acquistati in leasing nel periodo agevolabile e riscattati successivamente.
Super ammortamento - Il comma 91 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) prevede che, ai soli fini delle imposte sui redditi, i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi (dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, considerino il costo di acquisizione maggiorato del 40%.
La possibilità di ammortizzare un costo di acquisizione maggiorato del 40% interessa solo gli investimenti in beni materiali strumentali che:
debbono possedere il requisito della novità;
vanno ammortizzati con aliquota pari o superiore al 6,5%;
siano diversi da fabbricati e costruzioni;
siano diversi da una specifica elencazione di beni contenuti in apposito allegato (Allegato 3) della Legge di stabilità 2016.
Le modalità di acquisizione dei beni – L’agevolazione si applica sia ai beni acquistati in proprietà che a quelli acquistati in leasing nel periodo 15.12.2015 - 31.12.2016.
Non rientrano nel perimetro dei beni agevolabili i beni in uso tramite:
la locazione operativa(senza opzione di riscatto);
il noleggio.
Nelle ultime due ipotesi indicate il beneficio non spetta all’utilizzatore, mentre può essere goduto alle società di locazione e noleggio.
In linea di principio, nonostante la norma faccia riferimento al “costo di acquisizione”, dovrebbe essere ammissibile anche la realizzazione in economia dei beni medesimi, giungendosi in ogni caso all’ottenimento di un costo ammortizzabile, anch’esso “amplificabile” nella misura del 40%.
Tornando alla questione proposta in premessa, abbiamo già evidenziato che l’agevolazione è estesa ai beni acquistati in leasing. Per individuare i beni acquistati in leasing nel periodo “agevolabile”, 15.10.2015 – 31-12. 2016, si può far riferimento a precedenti interventi di prassi dell’Amministrazione Finanziaria, in base ai quali per le acquisizioni di beni con contratti di leasing, rileva il momento in cui il macchinario viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario.
Dunque, risulteranno agevolabili i contratti di leasing stipulati nel 2015 e 2016 per i quali il bene sia stato consegnato al locatario nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016.
Quando il bene viene riscattato diventa di proprietà dell’impresa, che iscriverà il bene pari al valore di riscatto più gli eventuali costi accessori. Da evidenziare che il riscatto è facoltativo, quindi può essere esercitato a discrezione del locatario.
Per il bene riscatto post 31.12.2016, l’agevolazione dovrebbe applicarsi maggiorando il riscatto e applicando su tale importo maggiorato le ordinarie aliquote di ammortamento. Tuttavia, l’acquisto in proprietà post 31.12.2016 fa venire meno uno dei requisiti fondamentali per fruire dell’agevolazione: l’acquisto del bene in proprietà nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016.
C’è chi sostiene che, a prescindere dal riscatto, ciò che conta è la data di stipula del contratto di leasing. Se il contratto di leasing è stato stipulato nel periodo agevolabile, allora anche il riscatto post 31.12.2016 potrà fruire della maggiorazione.
Spetterà all’Agenzia chiarire la spinosa questione.
L’interpretazione letterale della norma porta a ritenere che l’agevolazione riguardi solo i canoni di locazione e i beni acquistati in proprietà nel periodo agevolabile, anche se c’è chi sostiene che l’agevolazione vada estesa anche ai beni acquistati in leasing nel periodo agevolabile e riscattati successivamente.
Super ammortamento - Il comma 91 dell’art. 1 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) prevede che, ai soli fini delle imposte sui redditi, i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni che effettuino investimenti in beni materiali strumentali nuovi (dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, considerino il costo di acquisizione maggiorato del 40%.
La possibilità di ammortizzare un costo di acquisizione maggiorato del 40% interessa solo gli investimenti in beni materiali strumentali che:
debbono possedere il requisito della novità;
vanno ammortizzati con aliquota pari o superiore al 6,5%;
siano diversi da fabbricati e costruzioni;
siano diversi da una specifica elencazione di beni contenuti in apposito allegato (Allegato 3) della Legge di stabilità 2016.
Le modalità di acquisizione dei beni – L’agevolazione si applica sia ai beni acquistati in proprietà che a quelli acquistati in leasing nel periodo 15.12.2015 - 31.12.2016.
Non rientrano nel perimetro dei beni agevolabili i beni in uso tramite:
la locazione operativa(senza opzione di riscatto);
il noleggio.
Nelle ultime due ipotesi indicate il beneficio non spetta all’utilizzatore, mentre può essere goduto alle società di locazione e noleggio.
In linea di principio, nonostante la norma faccia riferimento al “costo di acquisizione”, dovrebbe essere ammissibile anche la realizzazione in economia dei beni medesimi, giungendosi in ogni caso all’ottenimento di un costo ammortizzabile, anch’esso “amplificabile” nella misura del 40%.
Tornando alla questione proposta in premessa, abbiamo già evidenziato che l’agevolazione è estesa ai beni acquistati in leasing. Per individuare i beni acquistati in leasing nel periodo “agevolabile”, 15.10.2015 – 31-12. 2016, si può far riferimento a precedenti interventi di prassi dell’Amministrazione Finanziaria, in base ai quali per le acquisizioni di beni con contratti di leasing, rileva il momento in cui il macchinario viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario.
Dunque, risulteranno agevolabili i contratti di leasing stipulati nel 2015 e 2016 per i quali il bene sia stato consegnato al locatario nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016.
Quando il bene viene riscattato diventa di proprietà dell’impresa, che iscriverà il bene pari al valore di riscatto più gli eventuali costi accessori. Da evidenziare che il riscatto è facoltativo, quindi può essere esercitato a discrezione del locatario.
Per il bene riscatto post 31.12.2016, l’agevolazione dovrebbe applicarsi maggiorando il riscatto e applicando su tale importo maggiorato le ordinarie aliquote di ammortamento. Tuttavia, l’acquisto in proprietà post 31.12.2016 fa venire meno uno dei requisiti fondamentali per fruire dell’agevolazione: l’acquisto del bene in proprietà nel periodo 15.10.2015 – 31.12.2016.
C’è chi sostiene che, a prescindere dal riscatto, ciò che conta è la data di stipula del contratto di leasing. Se il contratto di leasing è stato stipulato nel periodo agevolabile, allora anche il riscatto post 31.12.2016 potrà fruire della maggiorazione.
Spetterà all’Agenzia chiarire la spinosa questione.
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