Spese di ricerca e pubblicità: Nuove regole in vigore dal 1° gennaio 2016

A seguito del recepimento della Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/Ue, sono state introdotte
importanti novità in merito agli oneri pluriennali, al fine di coordinare le disposizioni codicistiche con le previsioni di cui all’articolo 12, paragrafo 11 della suddetta Direttiva.


Nello specifico, a seguito della modifica dei seguenti articoli del codice civile:
 art. 2424, co.1, n. 2;
 art. 2427, co.1. n. 3;
non è più possibile iscrivere nell’attivo dello Stato Patrimoniale le spese di pubblicità e quelle di
ricerca.


Il primo problema che si pone è il comportamento da adottare nei bilanci chiusi al 31.12.2015: possibile ancora al capitalizzazione? La risposta pare essere negativa.
La seconda questione attiene invece alla necessità di cancellare, alla riapertura dei conti 2016, il residuo delle spese di pubblicità e di ricerca ancora presenti in bilancio.

Commenti

Post popolari in questo blog

Bonus occhiali da vista e lenti a contatto

Il bonus per i disoccupati under 35: incentivi all'assunzione.

Il voucher torna in tabaccheria