lunedì 2 novembre 2015

Confisca per l’omesso versamento di ritenute: sciolti finalmente tutti i dubbi


Secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, per la configurabilità del reato per omesso versamento delle ritenute dovute o certificate, per l’esatto accertamento dell’imposta evasa, è necessario provare l’esistenza delle certificazioni rilasciate ai sostituiti e non solo il mancato versamento delle ritenute indicate nei mod. 770 (Corte di cassazione – sentenza n. 41842/2015).

A seguito dell’omesso versamento delle ritenute, possono essere determinate le somme di denaro o individuati i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato, e qualora non sia possibile, viene ordinata la confisca del valore corrispondente al profitto o al prezzo di tali reati (confisca per equivalente). In tal caso, quindi, va individuato il profitto del reato che, secondo la giurisprudenza, va rapportato al risparmio di spesa derivante dall’evasione d’imposta, comprensivo anche degli ulteriori vantaggi riflessi riconducibili alle sanzioni e alle altre somme eventualmente dovute.
La confisca non può, in ogni caso, superare il profitto del reato ed inoltre, nel caso in cui l’imputato sia il rappresentante legale di una società, è necessario accertare se il profitto del reato possa essere rinvenuto presso la società medesima.

Detto ciò:
- è consentito nei confronti di una persona giuridica il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario commesso dagli organi della persona giuridica stessa, quando tale profitto (o beni direttamente riconducibili al profitto) sia nella disponibilità di tale persona giuridica;
- non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti di una persona giuridica qualora non sia stato reperito il profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa, salvo che la persona giuridica sia uno schermo fittizio;
- non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato;
- la impossibilità del sequestro del profitto di reato può essere anche solo transitoria, senza che sia necessaria la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto di reato.

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