lunedì 28 settembre 2015

Sgravio triennale e Garanzia Giovani: tandem vincente!


Il datore di lavoro che intenda assumere, mediante il contratto a tempo indeterminato (escluso l’apprendistato) un giovane di età compresa tra i 18 e i 29 anni e 364 giorni, in possesso anche dei requisiti previsti dall’art. 1, co. 118 della L. n. 190/2014, potrà cumulare i due benefici raggiungendo quindi un risparmio complessivo fino a un massimo di 30.180 euro nei primi tre anni di assunzione.

A chiarirlo è un approfondimento condotto della Fondazione Studi CdL che ritiene perfettamente compatibili tra di loro lo sgravio contributivo triennale introdotto dalla recente Manovra Finanziaria (art. 1, co. 118-124 della L. n. 190/2014) e gli incentivi previsti per il “Programma Garanzia Giovani”.

Sgravio contributivo triennale – L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro, scatta in relazione alle nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato nel periodo “1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015”.
Esso è rivolto a tutti i datori di lavoro privato, anche agricoli (con modalità, condizioni e misure specifiche). Rientrano nel beneficio, altresì, i soggetti non imprenditori.
Restano invece, esclusi dal beneficio: i contratti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.

L’incentivo è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060 su base annua. La durata è pari a 36 mesi dalla data di assunzione.

Quanto alle condizioni, l’agevolazione spetta a condizioni che nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Sul punto, il Legislatore ha inteso escludere l’applicazione dell’esonero medesimo anche laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

Inoltre, il datore di lavoro deve risultare in regola con gli obblighi di natura contributiva, privo di violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto integrale degli accordi e contratti collettivi di qualsiasi livello. Mentre le cause ostative per l’applicazione dell’esonero risultano essere l’assunzione in violazione del diritto di precedenza in capo al lavoratore licenziato ovvero cessato da un rapporto a termine.

Su questo ultimo punto, i CdL ricordano che affinché il diritto di precedenza si concretizzi, a differenza dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore deve manifestare la sua volontà entro i sei mesi successivi alla cessazione del contratto.

Garanzia Giovani - L’11 luglio 2014 l’Unione Europea ha approvato il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” (in breve “Programma Garanzia Giovani”), cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito dell’Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. A tal fine, sono stati dedicati complessivamente 188.755.343,66 euro ripartiti su base regionale. I destinatari dell’incentivo sono tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori, che assumano - senza esservi tenuti - giovani registrati nel portale “Garanzia Giovani” (www.garanziagiovani.gov.it). Possono registrarsi al Programma “Garanzia Giovani” i giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cosiddetti “NEET” (Not [engaged in] Education, Employment or Training), cioè non inseriti in un percorso di studi, non occupati né inseriti in un percorso di formazione. Pertanto le imprese, rispondendo ad avvisi pubblici e bandi regionali, potranno fruire di bonus occupazionali per l’instaurazione di rapporti di tirocinio, contratti di apprendistato e assunzione a tempo determinato o indeterminato.
Quanto all’importo dell’incentivo, esso si differenzia in base alle classi di profilazione di ciascun lavoratore, che può essere: bassa, media, alta o molto alta. Per esempio, per un lavoratore con profilo molto alto titolare di un rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi, l’importo è pari a 2.000 euro. Mentre, per un lavoratore con un profilo medio titolare di un rapporto a tempo indeterminato, l’importo è di 3.000 euro.

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