UNICO 2015 - La gestione del c/c estero


Non sono tenuti alla compilazione del quadro RW i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che detengono depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro. La nuova previsione normativa introduce una soglia di 10.000 euro (15.000 euro dal 1° gennaio 2015), al di sotto della quale non sussiste l’obbligo di compilazione del quadro RW. L’esenzione dagli obblighi di monitoraggio fiscale riguarda esclusivamente i depositi e i conti correnti bancari costituiti all'estero. Di conseguenza, per le altre attività finanziarie e per gli investimenti esteri è necessaria la compilazione del quadro RW senza alcun limite. Il limite dei 10.000 euro andrà verificato in relazione al valore massimo complessivo che il deposito o il conto corrente bancario ha raggiunto durante il periodo d’imposta. Resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE. Ai fini IVAFE, infatti, per i conti correnti e i libretti di risparmio l’imposta è stabilita in misura fissa pari a euro 34,20. L’imposta in misura fissa non è dovuta qualora il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti conto e dai libretti sia non superiore a euro 5.000.

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