RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - Sulla casa concessa al figlio detrazione in capo ai genitori
Qualora durante il periodo di godimento dell’agevolazione dovesse variare la titolarità dell’immobile (ad esempio, l’immobile dovesse essere venduto), le quote di detrazione non utilizzate si trasferiscono al nuovo titolare, salvo diverso accordo delle parti da indicare nell’atto di trasferimento (ad esempio, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita, il beneficio viene automaticamente trasferito all’acquirente dell’immobile). Tuttavia con la Circolare n. 24/E del 10 giugno 2014 è stato chiarito che, qualora sia trasferita solo una quota della proprietà dell’abitazione oggetto degli interventi, la detrazione resta in capo al venditore e non si trasferisce all’acquirente. Si supponga ad esempio che il sig. Rossi nel 2015, costituisca diritto di abitazione, a favore del figlio, su un’abitazione (interamente di proprietà del sig. Rossi) oggetto di interventi di riqualificazione energetica nel 2013. Nel caso in questione, il diritto di proprietà resta in capo al genitore (sig. Rossi), mentre al figlio è trasferito il solo diritto di abitazione : è possibile quindi affermare che il sig. Rossi continuerà a beneficiare della detrazione per le quote restanti. Stesso principio vale qualora l’immobile fosse stato concesso in comodato d’uso. Infine, è utile rilevare che le regole esposte valgono anche per la detrazione d’imposta riconosciuta per le spese sostenute in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione del 36%, 41%, 50% o 65%).
Commenti
Posta un commento