lunedì 29 giugno 2015

EQUITALIA - Ipoteca sempre con preavviso

EQUITALIA - Ipoteca sempre con preavviso
L’ipoteca esattoriale deve considerarsi nulla, per violazione del principio generale del contraddittorio, se non preceduta dalla preventiva comunicazione al contribuente. È quanto emerge nella sentenza n. 1194/35/15 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo. Con la sentenza n. 19967/2014, le Sezioni Unite hanno spiegato che l’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602/73, in quanto atto destinato a incidere in modo negativo sui diritti e gli interessi del contribuente, deve essere a quest’ultimo comunicata prima di essere eseguita, in ragione del dovuto rispetto del diritto di difesa concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa presentare opportune osservazioni, o provvedere al pagamento del dovuto (Cass., S.U. 19967/2014; conf. Sez. 5, n. 25561/2014 e, da ultimo, Sez. 6-T, n. 9270/2015).

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