730: La Partita contribuente/Agenzia delle Entrate è appena cominciata
È finito il tempo di controllare: adesso è ora di passare all’azione.
Dal 2 maggio, infatti, è possibile modificare o accettare senza modifiche il 730 precompilato e trasmetterlo finalmente all’Agenzia delle Entrate.
Ricapitoliamo brevemente quelle che sono state le principali date di questo primo appuntamento con il modello 730 precompilato.
Il 15 aprile è stato il giorno delle sorprese: 20 milioni di contribuenti interessati alle novità hanno infatti potuto consultare la loro dichiarazione precompilata.
Tra proteste e smentite sicuramente molti sono stati i contribuenti che hanno compreso di dover provvedere a modificare o integrare la dichiarazione.
Tuttavia ciò non è stato possibile fino al 2 maggio, così come non è stato possibile accettare integralmente il modello e inviarlo.
A partire da questa data, invece, il modello può essere accettato o modificato, quindi trasmesso all’Agenzia delle entrate.
Il termine ultimo per provvedere all’invio è il 7 luglio.
Il 730 precompilato non è immodificabile: qualora il contribuente si accorga di inesattezze o incompletezze può comunque modificarlo.
Ciò comporterà, però, il rischio di essere sottoposti a controlli formali da parte dell’Agenzia delle entrate; controlli che possono essere del tutto evitati allorquando il contribuente presenti direttamente il 730 senza modifiche.
Ma cosa si intende con “modifiche”?
Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un’elencazione di tutti i casi in cui, pur intervenendo sul modello, il 730 non si considera modificato. Ecco quali sono le ipotesi richiamate:
- indicazione dei dati della nuova residenza, se cambiata dal 1° gennaio 2014 alla data di presentazione del 730 (se non è variato il Comune del domicilio fiscale);
- indicazione del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico, oppure la sua modifica se non è corretto;
- richiesta di utilizzare in compensazione nel mod.F24, in tutto o in parte, il credito che risulta dal 730;
- scelta di non versare gli acconti dovuti o versarli in misura inferiore a quanto calcolato;
- richiesta di suddividere in rate mensili le somme dovute;
- indicazione dei dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio;
- scelte per la destinazione dell'8, del 5 e del 2 per mille dell'Irpef.
In tutti gli altri casi, invece, il modello 730 si intende modificato.
Ciò significa che la dichiarazione sarà soggetta ai controlli formali sui documenti relativi agli oneri indicati nella dichiarazione e, si badi bene, i controlli potrebbero essere estesi anche ai dati precompilati che non sono stati modificati.
Inoltre, in caso di modifiche non si potrà beneficiare della disapplicazione dal controllo preventivo sui rimborsi superiori a 4.000 euro in presenza di detrazioni per carichi di famiglia ed eccedenze derivanti dalla dichiarazione precedente.
Tutto chiaro?
Non ci resta che augurarvi......buona partita! Noi comunque siamo qui : i tuoi dubbi e perplessità con noi si volatizzano
Commenti
Posta un commento