giovedì 9 aprile 2015

Ssshhhhhh Forse si assisterà al risveglio delle coscienze : è stato riconosciuto come "un errore la scelta di addossare a commercialisti e Caf la responsabilità delle maggiori imposte, interessi e sanzioni per il 730 precompilato"


Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, con comunicato stampa di ieri 8 aprile 2015, ha espresso il proprio apprezzamento per le dichiarazioni del sottosegretario all’Economia, che ha definito “

Una presa di coscienza della classe politica su una questione tanto dibattuta per la categoria, è risultata sicuramente ragionevole.
L’auspicio è che tali dichiarazioni trovino un risvolto effettivo nella pratica e che l’intera normativa sulla responsabilità dei commercialisti e dei Caf legate al 730 possa essere rivista quanto prima.

“Il nostro Consiglio nazionale – ha spiegato Longobardi - non esitò a definire incostituzionali le norme sanzionatorie già nel corso di un’audizione parlamentare del luglio dello scorso anno, perché in palese contrasto con il principio di capacità contributiva.
Un punto di vista a suo tempo fatto proprio dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato e poi, purtroppo, ignorato dall’esecutivo. Le dichiarazioni consapevoli e responsabili del sottosegretario Zanetti – prosegue il presidente dei commercialisti – sembrano aprire uno spiraglio per la revisione di una norma che, a cascata, ha generato problemi anche in tema di assicurazioni, con potenziali conseguenze per i contribuenti, ai quali, paradossalmente, la precompilata potrebbe costare più del 730 degli scorsi anni”.

“Lo stesso premier, Matteo Renzi – ha concluso Longobardi – ha affermato che per il 2015 la precompilata ha finito per essere una sorta di 'numero zero'. Bene, almeno al numero uno si arrivi più preparati, per fornire un servizio davvero utile ai contribuenti e per evitare che anche questa incombenza venga utilizzata per riversare sulle sole spalle degli intermediari, in primis i commercialisti, un notevole e neppure riconosciuto aggravio di lavoro”.

Responsabilità per l’apposizione del visto di conformità sul modello 730 - Il decreto semplificazioni, introducendo in via sperimentale la dichiarazione 730 precompilata, ha modificato le disposizioni che riguardano la responsabilità dei professionisti e dei Caf che rilasciano il visto di conformità.
Al riguardo, l’articolo 5 del decreto semplificazioni ha introdotto differenze sostanziali in tema di controlli formali, previsti dall’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, distinguendo il caso in cui:
• il contribuente presenti la dichiarazione 730 precompilata direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta, che presta assistenza fiscale;
• dal caso in cui il contribuente presenti il modello dichiarativo tramite Caf o professionista abilitato.
Inoltre, la norma opera una distinzione nell’ipotesi in cui:
• il contribuente accetti la dichiarazione 730 precompilata senza modifiche;
• ovvero vi apporti modifiche e/o integrazioni.

Nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia accettata dal contribuente, direttamente o tramite il proprio sostituto d’imposta, senza modifiche, il predetto articolo 5 esclude il controllo formale a carico del contribuente stesso per i dati relativi agli oneri comunicati dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate.
Resta fermo, comunque, il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.
Inoltre, con l’intento di rendere definitivo il rapporto con il contribuente in relazione alla dichiarazione, non si applica in tale ipotesi la disposizione relativa ai controlli preventivi sui rimborsi complessivamente superiori ai 4.000 euro, in presenza di richiesta di detrazioni per carichi di famiglia e/o eccedenze relative alla precedente dichiarazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 586, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente o al sostituto d’imposta con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, il controllo formale è eseguito su tutti i dati indicati in dichiarazione.
Se, invece, la dichiarazione è presentata a un Caf o a un professionista abilitato, con o senza modifiche, il controllo formale si effettua nei riguardi del soggetto che appone il visto di conformità anche con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi.

È pertanto escluso il controllo preventivo di cui al citato articolo 1, comma 586, della Legge n. 147 del 2013 anche in caso di presentazione della dichiarazione a un Caf o a un professionista abilitato. In particolare, se i modelli 730 (modificati o no) vengono presentati tramite professionisti abilitati o Caf, il controllo formale viene eseguito nei confronti di questi ultimi, in quanto soggetti obbligati a rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione.
Nei riguardi del contribuente permane il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive, che danno diritto a detrazioni, deduzioni e agevolazioni.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto semplificazioni le disposizioni richiamate relativamente alla presentazione della dichiarazione a un Caf o a un professionista abilitato si applicano anche nel caso di dichiarazione modello 730 presentata con le modalità ordinarie (non pre-compilata).

Conseguenze nell’apposizione di un visto infedele - L’articolo 6 del decreto semplificazioni prevede che i soggetti abilitati al rilascio del visto siano responsabili per gli errori commessi in sede di controlli finalizzati all’apposizione del visto di conformità.
Le modifiche apportate dal citato articolo 6 all’art. 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997 stabiliscono infatti che, in caso di visto infedele, i Caf e i professionisti abilitati siano tenuti, nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore, al pagamento di un importo corrispondente alla somma dell’imposta, degli interessi e della sanzione, nella misura del 30%, che sarebbe stata richiesta al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

L’Agenzia nella Circolare n.7/E del 26.02.2015 ha chiarito che la responsabilità in capo al Caf o al professionista sorge solo in caso di visto infedele ed è espressamente esclusa qualora l’infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.
Il Caf e il professionista che riscontrano errori che hanno comportato l’apposizione di un visto infedele sulla dichiarazione, avvisano il contribuente al fine di procedere alla elaborazione e trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione rettificativa, entro il 10 novembre dell’anno in cui è stata prestata l’assistenza.

Se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, il Caf e il professionista possono comunicare entro la stessa data all’Agenzia delle Entrate i dati rettificati.
Sia nel caso di presentazione della dichiarazione rettificativa del contribuente che nel caso di comunicazione dei dati rettificati da parte del Caf o del professionista, la responsabilità di questi ultimi è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente.

Se il versamento è effettuato entro il 10 novembre, si applica la riduzione della sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (un ottavo del minimo), mentre l’imposta e gli interessi restano a carico del contribuente.
Se la rettifica riguarda sia errori che comportano l’apposizione di un visto infedele, sia errori che non comportano l’apposizione di un visto infedele, la responsabilità è limitata al pagamento dell’importo corrispondente alla sola sanzione che sarebbe stata richiesta al contribuente in relazione all’errore che configura il visto infedele.

Per espressa previsione della nuova lettera a-bis) del comma 1 dell’articolo 39 del D.Lgs. n. 241 del 1997, in caso di visto infedele relativo a una dichiarazione modello 730, non si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582 prevista in relazione ai visti infedeli, apposti sugli altri modelli dichiarativi.

In caso di presentazione della dichiarazione modello 730 con le modalità ordinarie (non precompilata) si applica la disciplina prevista dall’articolo 6 del decreto semplificazioni in materia di visto infedele, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto.
Il contribuente può, comunque, sempre presentare una dichiarazione integrativa, avvalendosi anche delle modalità del ravvedimento.

Autore: Redazione Fiscal Focus

Applausi anche da parte nostra,
Studio Commerciale Semeraro

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