Reverse charge: i nuovi confini|individuati, descritti, interpretati

Reverse charge: i nuovi confini|individuati, descritti, interpretati



Reverse charge: i nuovi confini

individuati, descritti, interpretati

Sono escluse dall’applicazione del meccanismo le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto questi strumenti non rientrano nella nozione di edifici

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Pubblicata la circolare n. 14/E del 27 marzo che chiarisce alcuni punti in merito all’estensione del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge) a nuove operazioni nei settori edile ed energetico e alle cessioni di pallet (bancali in legno) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo; l’ampliamento, deciso con la legge 190/2014 (Stabilità 2015), è entrato in vigore lo scorso 1 gennaio, pertanto, tutte le operazioni successive a tale data sono assoggettate alla nuova normativa.

L’inversione contabile, con l’obiettivo di contrastare le frodi, ricordiamo, trasferisce gli obblighi di assolvimento dell'imposta dal cedente all’acquirente.



Ma, vediamo quali sono le principali precisazioni contenute nella circolare.



Settore edile e connessi

La legge di Stabilità 2015 (articolo 1, comma 629, legge 190/2014) ha esteso l’obbligo di inversione contabile alle “prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici”. L’applicazione del meccanismo riguarda, quindi, attività relative al comparto edile già interessato dal reverse charge, allargando il raggio d’azione a nuovi settori come i servizi di pulizia relativi agli edifici.

Per individuare le prestazioni interessate è necessario far riferimento ai codici attività della tabella Ateco 2007. I contribuenti Iva che rendono i servizi devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un’attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco. Tuttavia, qualora il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni Ateco relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative a edifici, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell’articolo 35, comma 3, del Dpr 633/1972, le stesse dovranno essere assoggettate al meccanismo dell’inversione contabile, con l’obbligo, da parte dello stesso prestatore di procedere all’adeguamento del codice Ateco.

Per le attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche Ateco, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento, il reverse charge si applica solo in caso di subappalto

Infine, sono escluse dal meccanismo le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini Iva, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene.



Definizione di “edificio”

La circolare, per circoscrivere al meglio l’ambito di applicazione dell’estensione dell’inversione contabile, ha anche chiarito la definizione di edificio, riprendendo, tra l’altro la risoluzione n. 46/1998, con la quale, l’Amministrazione finanziaria precisava che per “edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome”. Pertanto, la circolare chiarisce che la norma si riferisce ai fabbricati come risultanti dalle disposizioni sopra esposte e non alla più ampia categoria dei beni immobili e men che mai ai beni mobili di ogni tipo, mentre sono inclusi sia i fabbricati a uso abitativo sia quelli strumentali, anche di nuova costruzione; inclusi i fabbricati in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le “unità in corso di definizione” rientranti nella categoria catastale F4.

Per capirci, non rientrano nella nozione di edificio e, quindi, sono escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi relative a terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, eccetera, salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell’edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, eccetera). La definizione di “edificio” riveste una particolare importanza anche per individuare quali servizi di pulizia sono assoggettati alla nuova normativa.

Qualora un unico contratto comprenda più prestazioni di servizi, in parte soggette al regime dell’inversione contabile e in parte soggette all’applicazione dell’Iva nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. Tuttavia, la circolare chiarisce che, in una logica di semplificazione, se c’è un contratto che comprende diverse prestazioni, assoggettabili o meno al regime, si applicherà l’Iva secondo le modalità ordinarie.



Settore energetico

Il meccanismo del reverse charge è stato allargato anche al settore energetico e, in particolar modo:

ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra

ai trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica

alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Nel settore energetico l’estensione non è definitiva, ma temporanea, fino al 31 dicembre 2018 (come previsto dall’articolo 199-bis della direttiva Ue 112/2006), e riguarda anche tutte le operazioni connesse ai certificati verdi, ai titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) e alle garanzie di origine; sono inclusi nell’estensione anche le unità di riduzione delle emissioni (Eru) e le riduzioni certificate delle emissioni (Cer) e le cessioni di gas ed energia elettrica al “soggetto passivo-rivenditore”. Sono escluse le cessioni di gas ed energia elettrica nei confronti di un consumatore finale e quelle di Gpl.



Pallet recuperati

Un altro settore inglobato dall’inversione contabile è quello dei bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Non è richiesta la condizione che i beni in questione siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione, se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, essendo sufficiente, nel caso che qui interessa, che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo.



Split payment e reverse charge

Niente in comune, o l’uno o l’altro meccanismo. Lo split payment, infatti, si applica alle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, che non risultano debitori d’imposta; non si applica, invece, alle operazioni soggette al sistema del reverse charge e gli acquisti intracomunitari, relativamente ai quali l’ente pubblico assume la veste di debitore dell’Iva.



Reverse charge e Iva per cassa

Stessa alternatività, cioè gli operatori che hanno optato per l’Iva per cassa, dall’1 gennaio 2015, qualora effettuino operazioni rientranti nel meccanismo dell’inversione contabile, non potranno applicare il regime di cash accounting.



Reverse charge e nuovo regime forfettario

L’inversione contabile non si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dai contribuenti che rientrano nel nuovo regime fiscale forfettario disegnato dalla “Stabilità 2015”. Qualora, invece, gli stessi contribuenti acquistano beni o servizi in regime di reverse charge, gli stessi saranno tenuti ad assolvere l’imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell’Iva a debito.

Ciò vale anche con riferimento al regime dei “nuovi minimi” prorogato dal Dl 192/2014 ("decreto milleproroghe").



Acquisti di servizi promiscui da parte di un ente non commerciale

Nel caso in cui un ente non commerciale acquista un servizio destinato, in parte allo svolgimento della propria attività commerciale e in parte allo svolgimento della propria attività istituzionale, ai fini dell’individuazione della modalità di applicazione del tributo, occorrerà far riferimento a criteri oggettivi per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell’ente, assoggettabile al meccanismo dell’inversione contabile, da quella imputabile all’attività istituzionale. Si dovrà tener conto di criteri oggettivi anche nel caso di un contratto che comprende servizi a cui si applica il reverse charge e altri per cui deve essere seguita la modalità ordinaria.



Utilizzo del plafond

Gli esportatori abituali che, generalmente, utilizzano il plafond, non potranno farlo in presenza di operazioni assoggettabili alla disciplina del reverse charge. Inoltre, nel caso in cui ci sia un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi, in parte soggette al regime dell’inversione contabile e in parte all’applicazione dell’Iva nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione dell’operazione oggetto del contratto, individuando le singole prestazioni assoggettabili al meccanismo del reverse charge.



Esclusi dal reverse charge

Il meccanismo del reverse charge non è applicato alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal Dpr 633/1972 (annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti, di cui agli articoli 23, 24 e 25), per non far venir meno l’obiettivo della semplificazione perseguito dalle norme speciali.



Clausola di salvaguardia

Infine, considerato che l’estensione del reverse charge ha efficacia dallo scorso 1 gennaio e che, in assenza di chiarimenti, la stessa poteva presentare profili di incertezza, in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, prima dell’emanazione della circolare odierna.

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