Dubbi, incertezze, interrogativi. |A ogni domanda la sua risposta
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Dubbi, incertezze, interrogativi.
A ogni domanda la sua risposta
Raccolti in un unico documento di prassi, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su varie questioni interpretative in materia di Irpef prospettate dai Caf e da altri soggetti
testo alternativo per immagine
Il bonus arredi si trasferisce agli eredi? Sono detraibili le tasse di iscrizione agli Istituti tecnici superiori? È valido il bonifico per le ristrutturazioni ordinato da un soggetto diverso dal beneficiario dello “sconto”? È detraibile la massofisioterapia? E la crioconservazione?
Sono alcune delle domande che trovano adeguata risposta nella circolare n. 17/E del 24 aprile 2015.
Massofisioterapia
Possono essere detratte dall’Irpef le spese mediche sostenute per le prestazioni, fatte in regime libero professionale, da un massofisioterapista con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17 marzo 1999), anche senza prescrizione medica. Nel documento di spesa, oltre a descrivere la prestazione resa, il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma conseguito entro quella data.
Odontoiatra
È detraibile (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir) la spesa sostenuta a fronte di un “ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche”, in quanto dalla dizione riportata in fattura si evince la natura sanitaria della prestazione. Se il documento non permette di identificare la natura sanitaria, bisognerà chiederne l’integrazione al professionista.
Crioconservazione
Le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti rientrano tra quelle sanitarie detraibili. Il ministero della Salute, infatti, ha precisato che la crioconservazione degli ovociti effettuata nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna. Per poter fruire della detrazione, è necessario che dalla fattura emessa del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa.
Trasporto disabili
Nel caso in cui si eroghino contributi a una Onlus per il trasporto di disabili che necessitano di cure mediche periodiche, bisogna distinguere se le somme corrisposte sono o meno direttamente legate al trasporto del disabile. Nel primo caso, rappresentando una sorta di corrispettivo per il trasporto, sono detraibili come spese sanitarie, purché la Onlus rilasci regolare fattura. Nel caso in cui, invece, non ci sia un collegamento diretto tra il trasporto del disabile e i contributi elargiti, questi possono rientrare nella previsione delle erogazioni liberali alle Onlus, detraibili in base all’articolo 15, comma 1.1, del Tuir ovvero deducibili ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 35/2005.
Istituti tecnici superiori
Le tasse pagate per l’iscrizione agli Istituti tecnici superiori (Its) sono detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e, del Tuir, che riconosce il beneficio fiscale per le spese di frequenza dei corsi di istruzione secondaria e universitaria. Gli Its, infatti, sebbene abbiano una propria autonoma fisionomia, si collocano in un livello intermedio tra l’istruzione secondaria e universitaria; pertanto, i relativi costi sono riconducibili nell’ambito delle spese di istruzione agevolate dal Tuir.
Viceversa, la frequenza di tali corsi non consente di fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata in una città diversa da quella di residenza e distante da quest’ultima almeno 100 km e comunque rientrante in un provincia diversa (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir), in quanto i corsi seguiti presso gli Its non sono equiparabili a corsi di istruzione universitaria.
Bonus ristrutturazioni: ordinante del bonifico diverso dal beneficiario
Nel caso in cui l’ordinante del bonifico per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sia un soggetto diverso da quello indicato quale beneficiario della detrazione, quest’ultimo ha diritto a fruire del bonus, sempre che, ovviamente, siano rispettati gli altri presupposti previsti dalla disciplina agevolativa.
Limiti di spesa e autonomia degli interventi di ristrutturazione
Se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio in anni precedenti viene effettuata una nuova ristrutturazione che non è mera prosecuzione dei lavori già realizzati, si può fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa, distinto da quello previsto per i primi interventi.
Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione
Come noto, se la titolarità di un immobile su cui sono stati realizzati interventi di ristrutturazione è trasferita mortis causa, la detrazione non fruita è trasferita, per i periodi d’imposta successivi, agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Il diritto - specifica ora la circolare - si perde se l’immobile viene concesso in comodato o in locazione, con possibilità, tuttavia, qualora si riprenda la detenzione materiale e diretta del bene, di beneficiare delle eventuali rate di competenza degli anni successivi al contratto di locazione o di comodato.
Spese di alloggio del coniuge separato
Gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato sono deducibili dal reddito complessivo, se disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge, così come l’assegno di mantenimento. Se l’immobile è a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità delle spese è limitata alla metà.
Qualora il “contributo casa” non sia stabilito direttamente dal provvedimento, lo stesso può essere determinato “per relationem”, nel caso ad esempio sia previsto l’obbligo di pagare il canone di affitto e/o le ordinarie spese condominiali per l’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Per documentare l’onere, oltre al provvedimento dell’autorità giudiziaria, occorreranno il contratto d’affitto e/o la documentazione da cui risulti l’ammontare delle spese condominiali e la prova dell’avvenuto versamento.
Va ricordato che la deduzione di tali somme da parte del coniuge che le corrisponde comporta la tassazione del corrispondente importo in capo all’altro coniuge come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.
Adozioni internazionali
La deduzione del 50% delle spese per l’espletamento della procedura di adozione internazionale, quando sostenute da entrambi i coniugi, va proporzionalmente suddivisa tra i due genitori in relazione alla spesa sostenuta da ciascuno di essi. Se un coniuge è a carico dell’altro, la deduzione spetta per intero a quest’ultimo.
Poiché però le spese in argomento devono essere certificate dall’ente che ha seguito la procedura, rileva ciò che risulta dalla documentazione rilasciata da quel soggetto, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati. Per le spese sostenute nel 2014, i coniugi possono rendere tale dichiarazione anche in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendola sull’originale della certificazione rilasciata dall’ente.
Erogazioni liberali a favore delle Onlus
In merito alle tre diverse norme agevolative previste per chi effettua erogazioni liberali a favore delle Onlus – a) deduzione non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato; b) detrazione del 26% su un importo non superiore a 2.065 euro; c) deduzione entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui), la circolare precisa che:
se si fruisce dell’agevolazione a), non è possibile beneficiare, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari, delle agevolazioni b) e c)
se non si fruisce dell’agevolazione a), in caso di distinte erogazioni liberali, anche a favore del medesimo beneficiario, si può scegliere di beneficiare dell’agevolazione b) o dell’agevolazione c). Non è possibile fruire di entrambe le agevolazioni per la medesima erogazione.
Detrazioni per familiari a carico
Quando in una famiglia più persone superano i 2.840,51 euro di reddito (cioè la soglia massima per poter essere considerati fiscalmente a carico), per l’attribuzione delle detrazioni bisogna tener conto dell’ordine suggerito dalla struttura dell’articolo 12 del Tuir: coniuge, figlio, altro familiare (convivente o per il quale sono versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria). Se poi chi ha la “precedenza” ha un reddito basso che, nei fatti, lo rende dipendente dal contributo di un altro componente della famiglia, quest’ultimo può beneficiare delle detrazioni, a prescindere dall’ordine indicato dall’articolo 12.
Interessi passivi in caso di trasferimento all’estero
Il contribuente che ha acquistato l’abitazione principale contraendo un mutuo ipotecario e che poi, per motivi di lavoro, si è trasferito all’estero (acquisendo lì la residenza) e dato in locazione l’immobile posseduto in Italia, può continuare a detrarre gli interessi passivi sul mutuo se permangono le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e nello Stato estero di residenza non ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale.
Bonus mobili e successione
La detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di un immobile per il quale si fruisce del bonus ristrutturazioni è personale; pertanto, in caso di decesso del beneficiario, la stessa non si trasferisce agli eredi, a differenza di quanto previsto per il bonus ristrutturazioni che, invece, passa agli eredi che mantengono la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Lavoro dipendente all’estero
I redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello Stato estero. Infatti, la norma di riferimento (articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir) specifica che i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori non concorrono alla formazione del reddito, senza richiedere che gli stessi siano versati in Italia.
Riparazione degli adattamenti dei veicoli delle persone disabili
L’Iva agevolata al 4% prevista per le prestazioni e il montaggio di strumenti e accessori necessari per l’adattamento di veicoli alle esigenze delle persone disabili spetta anche per le riparazioni e i ricambi degli stessi adattamenti.
Tali spese, inoltre, non rientranti nell’ordinaria manutenzione, sono detraibili ai fini Irpef, purché sostenute entro i quattro anni dall’acquisto del veicolo. Le stesse concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di spesa agevolabile (18.075,99 euro) e non sono rateizzabili.
Credito d’imposta per riacquisto della prima casa
Nel caso in cui il credito di imposta spettante per il riacquisto della “prima casa” sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’atto che ha generato il credito stesso, l’importo residuo può essere utilizzato in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche o in compensazione tramite F24, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito, in quanto, per le imposte dovute in relazione a tali atti, il credito deve essere usato per intero.
Dubbi, incertezze, interrogativi.
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Raccolti in un unico documento di prassi, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate su varie questioni interpretative in materia di Irpef prospettate dai Caf e da altri soggetti
testo alternativo per immagine
Il bonus arredi si trasferisce agli eredi? Sono detraibili le tasse di iscrizione agli Istituti tecnici superiori? È valido il bonifico per le ristrutturazioni ordinato da un soggetto diverso dal beneficiario dello “sconto”? È detraibile la massofisioterapia? E la crioconservazione?
Sono alcune delle domande che trovano adeguata risposta nella circolare n. 17/E del 24 aprile 2015.
Massofisioterapia
Possono essere detratte dall’Irpef le spese mediche sostenute per le prestazioni, fatte in regime libero professionale, da un massofisioterapista con formazione triennale (diploma conseguito entro il 17 marzo 1999), anche senza prescrizione medica. Nel documento di spesa, oltre a descrivere la prestazione resa, il massofisioterapista dovrà attestare il possesso del diploma conseguito entro quella data.
Odontoiatra
È detraibile (ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir) la spesa sostenuta a fronte di un “ciclo di cure medico odontoiatriche specialistiche”, in quanto dalla dizione riportata in fattura si evince la natura sanitaria della prestazione. Se il documento non permette di identificare la natura sanitaria, bisognerà chiederne l’integrazione al professionista.
Crioconservazione
Le spese per prestazioni di crioconservazione di ovociti rientrano tra quelle sanitarie detraibili. Il ministero della Salute, infatti, ha precisato che la crioconservazione degli ovociti effettuata nell’ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita ha finalità sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna. Per poter fruire della detrazione, è necessario che dalla fattura emessa del centro presso cui è eseguita la prestazione sanitaria, rientrante fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita, risulti la descrizione della prestazione stessa.
Trasporto disabili
Nel caso in cui si eroghino contributi a una Onlus per il trasporto di disabili che necessitano di cure mediche periodiche, bisogna distinguere se le somme corrisposte sono o meno direttamente legate al trasporto del disabile. Nel primo caso, rappresentando una sorta di corrispettivo per il trasporto, sono detraibili come spese sanitarie, purché la Onlus rilasci regolare fattura. Nel caso in cui, invece, non ci sia un collegamento diretto tra il trasporto del disabile e i contributi elargiti, questi possono rientrare nella previsione delle erogazioni liberali alle Onlus, detraibili in base all’articolo 15, comma 1.1, del Tuir ovvero deducibili ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge 35/2005.
Istituti tecnici superiori
Le tasse pagate per l’iscrizione agli Istituti tecnici superiori (Its) sono detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera e, del Tuir, che riconosce il beneficio fiscale per le spese di frequenza dei corsi di istruzione secondaria e universitaria. Gli Its, infatti, sebbene abbiano una propria autonoma fisionomia, si collocano in un livello intermedio tra l’istruzione secondaria e universitaria; pertanto, i relativi costi sono riconducibili nell’ambito delle spese di istruzione agevolate dal Tuir.
Viceversa, la frequenza di tali corsi non consente di fruire della detrazione prevista per i contratti di locazione stipulati da studenti iscritti a un corso di laurea presso un’università ubicata in una città diversa da quella di residenza e distante da quest’ultima almeno 100 km e comunque rientrante in un provincia diversa (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, del Tuir), in quanto i corsi seguiti presso gli Its non sono equiparabili a corsi di istruzione universitaria.
Bonus ristrutturazioni: ordinante del bonifico diverso dal beneficiario
Nel caso in cui l’ordinante del bonifico per il pagamento delle spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio sia un soggetto diverso da quello indicato quale beneficiario della detrazione, quest’ultimo ha diritto a fruire del bonus, sempre che, ovviamente, siano rispettati gli altri presupposti previsti dalla disciplina agevolativa.
Limiti di spesa e autonomia degli interventi di ristrutturazione
Se su un immobile già oggetto di interventi di recupero edilizio in anni precedenti viene effettuata una nuova ristrutturazione che non è mera prosecuzione dei lavori già realizzati, si può fruire di un nuovo e autonomo limite di spesa, distinto da quello previsto per i primi interventi.
Trasferimento mortis causa e rate residue della detrazione
Come noto, se la titolarità di un immobile su cui sono stati realizzati interventi di ristrutturazione è trasferita mortis causa, la detrazione non fruita è trasferita, per i periodi d’imposta successivi, agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Il diritto - specifica ora la circolare - si perde se l’immobile viene concesso in comodato o in locazione, con possibilità, tuttavia, qualora si riprenda la detenzione materiale e diretta del bene, di beneficiare delle eventuali rate di competenza degli anni successivi al contratto di locazione o di comodato.
Spese di alloggio del coniuge separato
Gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato sono deducibili dal reddito complessivo, se disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente all’ex-coniuge, così come l’assegno di mantenimento. Se l’immobile è a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità delle spese è limitata alla metà.
Qualora il “contributo casa” non sia stabilito direttamente dal provvedimento, lo stesso può essere determinato “per relationem”, nel caso ad esempio sia previsto l’obbligo di pagare il canone di affitto e/o le ordinarie spese condominiali per l’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Per documentare l’onere, oltre al provvedimento dell’autorità giudiziaria, occorreranno il contratto d’affitto e/o la documentazione da cui risulti l’ammontare delle spese condominiali e la prova dell’avvenuto versamento.
Va ricordato che la deduzione di tali somme da parte del coniuge che le corrisponde comporta la tassazione del corrispondente importo in capo all’altro coniuge come reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente.
Adozioni internazionali
La deduzione del 50% delle spese per l’espletamento della procedura di adozione internazionale, quando sostenute da entrambi i coniugi, va proporzionalmente suddivisa tra i due genitori in relazione alla spesa sostenuta da ciascuno di essi. Se un coniuge è a carico dell’altro, la deduzione spetta per intero a quest’ultimo.
Poiché però le spese in argomento devono essere certificate dall’ente che ha seguito la procedura, rileva ciò che risulta dalla documentazione rilasciata da quel soggetto, sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati. Per le spese sostenute nel 2014, i coniugi possono rendere tale dichiarazione anche in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, apponendola sull’originale della certificazione rilasciata dall’ente.
Erogazioni liberali a favore delle Onlus
In merito alle tre diverse norme agevolative previste per chi effettua erogazioni liberali a favore delle Onlus – a) deduzione non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato; b) detrazione del 26% su un importo non superiore a 2.065 euro; c) deduzione entro il limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, entro il limite massimo di 70.000 euro annui), la circolare precisa che:
se si fruisce dell’agevolazione a), non è possibile beneficiare, sia per le medesime erogazioni che per erogazioni distinte, effettuate anche a diversi beneficiari, delle agevolazioni b) e c)
se non si fruisce dell’agevolazione a), in caso di distinte erogazioni liberali, anche a favore del medesimo beneficiario, si può scegliere di beneficiare dell’agevolazione b) o dell’agevolazione c). Non è possibile fruire di entrambe le agevolazioni per la medesima erogazione.
Detrazioni per familiari a carico
Quando in una famiglia più persone superano i 2.840,51 euro di reddito (cioè la soglia massima per poter essere considerati fiscalmente a carico), per l’attribuzione delle detrazioni bisogna tener conto dell’ordine suggerito dalla struttura dell’articolo 12 del Tuir: coniuge, figlio, altro familiare (convivente o per il quale sono versati assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria). Se poi chi ha la “precedenza” ha un reddito basso che, nei fatti, lo rende dipendente dal contributo di un altro componente della famiglia, quest’ultimo può beneficiare delle detrazioni, a prescindere dall’ordine indicato dall’articolo 12.
Interessi passivi in caso di trasferimento all’estero
Il contribuente che ha acquistato l’abitazione principale contraendo un mutuo ipotecario e che poi, per motivi di lavoro, si è trasferito all’estero (acquisendo lì la residenza) e dato in locazione l’immobile posseduto in Italia, può continuare a detrarre gli interessi passivi sul mutuo se permangono le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e nello Stato estero di residenza non ha acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale.
Bonus mobili e successione
La detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per l’arredo di un immobile per il quale si fruisce del bonus ristrutturazioni è personale; pertanto, in caso di decesso del beneficiario, la stessa non si trasferisce agli eredi, a differenza di quanto previsto per il bonus ristrutturazioni che, invece, passa agli eredi che mantengono la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Lavoro dipendente all’estero
I redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi al netto dei contributi previdenziali obbligatori versati nello Stato estero. Infatti, la norma di riferimento (articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir) specifica che i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori non concorrono alla formazione del reddito, senza richiedere che gli stessi siano versati in Italia.
Riparazione degli adattamenti dei veicoli delle persone disabili
L’Iva agevolata al 4% prevista per le prestazioni e il montaggio di strumenti e accessori necessari per l’adattamento di veicoli alle esigenze delle persone disabili spetta anche per le riparazioni e i ricambi degli stessi adattamenti.
Tali spese, inoltre, non rientranti nell’ordinaria manutenzione, sono detraibili ai fini Irpef, purché sostenute entro i quattro anni dall’acquisto del veicolo. Le stesse concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo di spesa agevolabile (18.075,99 euro) e non sono rateizzabili.
Credito d’imposta per riacquisto della prima casa
Nel caso in cui il credito di imposta spettante per il riacquisto della “prima casa” sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’atto che ha generato il credito stesso, l’importo residuo può essere utilizzato in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche o in compensazione tramite F24, ma non in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni per gli atti presentati dopo la data di acquisizione del credito, in quanto, per le imposte dovute in relazione a tali atti, il credito deve essere usato per intero.
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