Avviso nullo se non firma il capo ufficio
Il contribuente ha ottenuto l’annullamento di quattro avvisi di accertamento ai fini IRPEF e IRAP per il 2007 in quanto il giudice tributario ha ravvisato il difetto di sottoscrizione lamentato con il ricorso.
Nella specie gli avvisi sono stati firmati da un impiegato alla carriera direttiva e non dal direttore del locale ufficio dell’Agenzia delle Entrate; circostanza che si è rivelata fatale per l’amministrazione, non avendo questa dimostrato, come invece era suo onere, “l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio”.
Alla base della declaratoria di nullità degli avvisi di accertamento in questione la CTP meneghina pone l’insegnamento della Cassazione.
Il Collegio di primo grado cita, innanzitutto, la sentenza n. 17400 del 2012 che ha chiarito come la sottoscrizione dell’atto impositivo sia presupposto indefettibile per l’esistenza dello stesso, con la puntualizzazione che “il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al Capo dell’ufficio”.
È poi citata la sentenza n. 14942 del 2013 della Suprema Corte la quale, nel riaffermare la nullità dell’atto impositivo ove non sottoscritto dal Capo dell’ufficio, statuisce che “incombe sull’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio”, ciò che, secondo la CTP di Milano, non è accaduto nel caso sottoposto alla sua attenzione.
L’accoglimento del ricorso del contribuente ha giustificato la condanna dall’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio (liquidate in complessive 1.000 euro).
La Suprema Corte insegna che l’avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell’articolo 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione non è quella del capo dell’ufficio titolare, ma di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all'Amministrazione Finanziaria dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell’ufficio.
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