Antiriciclaggio e circolazione del contante: i 7 giorni non salvano (by Redazione Fiscal Focus)
Il caso - Gestisco un bar e ho molto denaro contante in cassa. Vorrei procedere al parziale pagamento di alcune fatture ricevute in contanti.
Può precisamente, vorrei:
- effettuare il pagamento di una fattura da 6.000 euro in 3 rate da 2.000 euro ognuna, pagando, ogni mese, 900 euro in contanti, e 1.100 euro con assegno bancario;
- effettuare il pagamento di una fattura di importo pari a 4.000 euro in rate da 500 euro ognuna in contanti. Ogni rata verrà versata ad una data distante almeno 7 giorni dalla precedente, nel rispetto della disciplina antiriciclaggio.
Sto operando correttamente? Oppure sto violando le disposizioni in tema di circolazione del contante?
L’analisi - L’articolo 49 del D.Lgs. 231/2007 prevede il divieto di trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi per importi superiori a 999,99 euro.
Se il limite sembra di facile applicazione è in ogni caso da rilevare come, molto spesso, forti dubbi sorgano in occasione delle c.d. “operazioni frazionate”, ovvero operazioni che singolarmente non superano la soglia prevista, ma che nel complesso potrebbero costituire una violazione alle disposizioni appena richiamate.
Potrebbe infatti accadere che un contribuente, al solo fine di eludere la norma, decida di “spezzare” il pagamento in più tranche.
A tal proposito merita di essere rilevato, in primo luogo, che il termine dei 7 giorni è irrilevante.
Il termine dei 7 giorni - L’articolo 1, comma 2, lettera m) definisce operazione frazionata “un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale”.
La lettera di questa disposizione aveva indotto alcuni professionisti a tener conto esclusivamente del termine dei 7 giorni per poter considerare un’operazione frazionata o meno.
In altre parole, in tutti quei casi in cui tra un pagamento e l’altro fosse trascorso un termine maggiore dei 7 giorni, non si rientrava nel novero delle operazioni frazionate e le disposizioni antiriciclaggio non si ritenevano violate.
Questa interpretazione deve tuttavia ritenersi errata, anche in considerazione dei recenti chiarimenti del MEF: nella disciplina della circolazione del contante, infatti, non esiste nessun automatismo, e assume rilievo esclusivamente la fattispecie concreta.
Il lasso di tempo indicato dalla norma può essere rilevante, quindi, in quanto ci consente di individuare quel numero di giorni entro i quali l’operazione deve ritenersi unica.
Per i motivi sopra esposti, il fatto che le singole rate siano corrisposte a scadenze superiori a 7 giorni non esclude la violazione della disciplina antiriciclaggio.
Il pagamento rateale - L’irrilevanza del termine dei 7 giorni non preclude, di per sé, la possibilità di ricorrere al pagamento rateale.
Merita infatti di essere ricordato che devono comunque ritenersi ammessi i frazionamenti previsti da prassi commerciali o frutto della libertà contrattuale delle parti, purché se ne possa dare prova documentale.
Ben sarà quindi possibile, per l’acquirente, decidere di pagare l’intero importo a rate, ma, in questo caso, le parti dovrebbero sottoscrivere un accordo per il pagamento rateale o dovrebbero annotare la modalità di pagamento sulla fattura e, ad ogni pagamento avvenuto, il creditore dovrebbe rilasciare quietanza firmata e datata.
Conclusioni - In virtù di quanto sopra esposto:
- si ritiene ammissibile il pagamento di una fattura da 6.000 euro in 3 rate da 2.000 euro ognuna, pagando, ogni mese, 900 euro in contanti, e 1.100 euro con assegno bancario, purché ciò sia frutto dell’accordo tra le parti e non sia esclusivamente volto a eludere la norma. Il pagamento rateale, frutto di prassi commerciali, deve ritenersi ammesso e, grazie al parziale pagamento con strumenti tracciabili, la soglia massima per i trasferimenti in contanti non è superata;
- effettuare il pagamento di una fattura di importo pari a 4.000 euro in rate da 500 euro ognuna in contanti a distanza di 7 giorni una dall’altra deve ritenersi comunque in violazione della disciplina antiriciclaggio, se il pagamento frazionato è stato effettuato al solo fine di eludere la norma.
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