Reddito agrario: Con decreto del Mef viene pubblicato un nuovo elenco dei beni prodotti
Premessa – Con decreto del 13 febbraio 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha aggiornato l’elenco dei beni che possono formare oggetto delle attività agricole connesse di cui all’art. 32, comma 2, lettera c), TUIR secondo cui la tassazione ai fini delle imposte sui redditi avviene su base catastale.
Attività agricole - Le attività agricole che rientrano nel reddito agrario sono elencate nell'art. 32, Tuir. La determinazione catastale del reddito rappresenta sul piano fiscale una vera e propria agevolazione nel senso che in base a tale regime il soggetto che conduce il terreno viene tassato nella misura del reddito agrario risultante dalle iscrizioni catastali anziché sulla base dell'effettivo reddito prodotto nell'esercizio. È chiaro pertanto che risulta vantaggioso soprattutto se il margine tra i ricavi prodotti e i costi sostenuti è molto ampio.
Attività connesse - Vengono così tassate anche le attività connesse che sono date dall’attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli e zootecnici (di cui all'art. 2135, co. 3, c.c.), anche se non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dell'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui all'art. 32, co. 1, fissati con apposito D.M. È infatti previsto il periodico rinnovamento della lista dei beni da parte del ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta del ministro delle Politiche agricole e forestali.
Decreto – A tal proposito sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 16 marzo troviamo la nuova tabella, allegata al decreto 13 febbraio 2015 del ministro dell’Economia, che sostituisce la precedente arrivata con il D.M. 17 giugno 2011. La sua validità, stabilisce l’articolo 2 del decreto, decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, cioè dal 2014.
Novità - L’elenco attuale, su suggerimento del Mipaaf, oltre a confermare il vecchio elenco, accoglie anche:
• la produzione di paste alimentari fresche e secche;
• la produzione di sciroppi di frutta;
• la manipolazione dei prodotti derivanti dalla silvicoltura, comprendenti la segagione e la riduzione in tondelli, tavole, travi e altri prodotti similari compresi i sottoprodotti, i semilavorati e gli scarti di segagione delle piante.
Entrare a far parte dell’elenco non è fiscalmente irrilevante, perché significa poter usufruire di un regime agevolato di forfetizzazione dell’imponibile.
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