venerdì 27 marzo 2015

Benefici sul gasolio per autotrazione, dichiarazione entro il 30 aprile

Le Dogane provvedono ad annunciare, con Nota pubblicata lo scorso 24 marzo, la possibilità di dichiarare i consumi di gasolio effettuati dagli autotrasportatori tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno in corso, mediante software aggiornato, che permetterà di fruire di benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente.

Inoltre in attuazione dell’art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012 (convertito in Legge n. 27/2012) si è tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, precisando che la misura del beneficio riconoscibile è pari a:

€ 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo.
I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2014 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2016. Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2017.

 Per quanto attiene all’individuazione dei soggetti che possono usufruire dell’agevolazione in questione, si conferma che hanno diritto al beneficio sopra descritto:

gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;
le imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285, le imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al citato D. Lgs. n. 422 del 1997, le imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009;
gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
In Conclusione, si ricorda che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci o forma atti falsi sarà punito ai sensi delle legge penale, oltre chiaramente a decadere dai benefici ottenuti per effetto della dichiarazione infedele.

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