Sai come si compila nella Certificazione Unica 2015, Sezione “Dati anagrafici”, il punto 10 “Casi di esclusione dalla precompilata? Te lo spieghiamo noi :)

Il campo, di nuova istituzione, deve essere compilato per segnalare casi particolari di presentazione della certificazione unica esclusi dall’ obbligo della dichiarazione precompilata.
In particolare, in esso si dovrà indicare:

- Il Codice 1 - nell’ipotesi in cui nella CU siano stati certificati esclusivamente redditi di cui all’art. 50, comma 1, lettere b), e), f), g) relativamente alle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, h) e h-bis).

Il codice 1 deve essere, dunque, utilizzato quando nella CU sono certificati:
1. le indennità e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (art. 50, comma 1, lett. b);
2. i compensi per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale (art. 50, comma 1, lett. e);
3. le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, sempreché le prestazioni non siano rese da soggetti che esercitano un’arte o professione di cui all’articolo 49, comma 1, e non siano state effettuate nell’esercizio di impresa commerciale, nonché i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato (art. 50, comma 1, lett. f);
4. le indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le indennità, comunque denominate, percepite per le cariche elettive nonché i conseguenti assegni vitalizi percepiti in dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive e funzioni e l’assegno del Presidente della Repubblica (art. 50, comma 1, lett. g);
5. le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione previdenziale (art. 50, comma 1, lett. h);
6. le prestazioni pensionistiche complementari (art. 50, comma 1, lett. h-bis).

Si tratta di redditi per i quali non sussiste l’obbligo della dichiarazione precompilata.

- Il Codice 2 - nell’ipotesi in cui siano stati certificati soltanto dati previdenziali ed assistenziali. È il caso, ad esempio, dei soci per i quali la CU è compilata solo ai fini INAIL, anche a fronte di operazioni societarie, in relazione alle quali:
1. il soggetto preesistente non si è estinto;
2. le operazioni di conguaglio sono state effettuate dal soggetto subentrante.

Il soggetto preesistente sarà tenuto esclusivamente a certificare i redditi corrisposti ai soli fini previdenziali ed assistenziali. Sarà onere del sostituto d’imposta subentrante, che ha effettuato il conguaglio unico, comunicare i suddetti redditi ai fini fiscali e, dunque, ai fini della dichiarazione precompilata.

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