venerdì 20 febbraio 2015

Contratto “rent to buy”: chiarimenti dell’Agenzia


Il contratto di “rent to buy” (o “contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di
immobili”) è disciplinato dall’articolo 23 del D.L. 12 settembre 2014, numero 133; dunque, il legislatore non ha pensato di collocarlo nel Codice civile. Lo schema del “rent to buy” è il seguente: Verdi concede in godimento a Rossi un immobile con diritto di quest'ultimo di acquistarlo entro un termine determinato, imputando a prezzo, in tutto o in parte, i canoni versati – nel contratto viene stabilito quale sia: la parte di canone che va a remunerare il godimento del bene e quale sia invece quella porzione (che può coincidere anche con l'intero canone) che vale come rata del prezzo dovuto per l'acquisto.

Con la Circolare n. 4/E del 19.02.2015 arrivano i chiarimenti dell’Amministrazione Finanziaria in merito alla disciplina fiscale da applicare, ai fini delle imposte dirette e indirette al rent to buy, una nuova formula contrattuale che comporta:
• specifici contratti di godimento, cioè di locazione, che le parti sottoscrivono;
• in vista della successiva cessione del medesimo immobile all’affittuario.
In particolare, con la Circolare n. 4/E del 19.02.2015, l’Agenzia delle Entrate definisce aliquote e modalità del regime fiscale da utilizzare per la tassazione del nuovo schema contrattuale (articolo 23, D.L. n. 133/2014).

Il trattamento fiscale da applicare al canone corrisposto dal locatario deve essere diversificato tenendo conto della funzione specifica:
• per il godimento dell’immobile;
• o come acconto sul prezzo finale di trasferimento, per la quale le somme sono pagate dall’affittuario al proprietario.

Nel primo caso trovano applicazione le disposizioni previste per i contratti di locazione, sia per le imposte dirette che per quelle indirette, mentre per la quota di canone versata come anticipazione del corrispettivo pattuito per la vendita dell’immobile si applicherà la normativa fiscale prevista per gli
acconti prezzo.

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