mercoledì 18 febbraio 2015

730 pre-compilato.....in caso di errori l’amministrazione se la prenderà con chi ha compilato il modello!!!


Il decreto semplificazioni ha introdotto a partire dal 2015 la dichiarazione dei redditi precompilata. In buona sostanza, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile sul proprio sito entro il 15 aprile di ciascun anno il modello 730 precompilato per i dipendenti, i pensionati e i collaboratori.
La dichiarazione precompilata può essere accettata o modificata dal contribuente e deve essere presentata, entro la data del 7 luglio, all’Agenzia delle Entrate, direttamente in via telematica, oppure al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale o per tramite dei CAF o degli intermediari telematici, i quali come è ben noto sono obbligati al rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione.

A questo punto il contribuente ha più scelte: accettare il modello così com’è, oppure modificarlo aggiungendo ad esempio altre detrazioni o deduzioni non considerate dal fisco. Sia l’accettazione sia le modifiche possono essere fatte direttamente dal contribuente, oppure delegando un professionista o un Caf o eventualmente il sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) se presta l’assistenza fiscale. In alternativa al nuovo sistema il contribuente può sempre ignorare il modello precompilato dal fisco e presentare il 730 come ogni anno. Diciamo subito che il 730 precompilato andrà integrato nella stragrande maggioranza dei casi posto che i modelli proposti non conterranno molti degli oneri deducibili più comuni (spese mediche per prime).

I controlli
Solo nell’ipotesi che il contribuente accetti così com’è il modello 730 precompilato dall’amministrazione finanziaria (ipotesi, ripetiamo, per lo più “scolastica”), non saranno effettuati controlli e saranno erogati anche i rimborsi superiori ai 4.000 euro dovuti a detrazioni per carichi di famiglia o a crediti di anni precedenti.
L’accettazione può essere manifestata direttamente o tramite l’intermediario, Caf professionista o sostituto.

Viceversa in tutte le ipotesi in cui il contribuente integri il modello precompilato scatteranno i controlli. Fin qui nulla di strano: se il contribuente non cambia quello che l’amministrazione stessa ha predisposto è normale che non si controlli; al contrario se il contribuente modifica i redditi o le spese è giusto che ci sia una verifica almeno potenziale di quanto dichiarato.

Il problema nasce in una norma iniqua e paradossale: se le modifiche al 730 precompilato verranno effettuate dall’intermediario, in caso di errore quest’ultimo sarà obbligato al pagamento delle sanzioni, degli interessi e, udite, della stessa imposta non versata (!!). Come dire: Tizio e Sempronio si sono appropriati di una somma non spettante, i soldi ce li ha Tizio, ma lo Stato si surroga il diritto di chiederli illecitamente a Sempronio. A prescindere. Basterà, dunque, che il commercialista o il Caf integri il modello 730, con una spesa medica, un altro reddito od un altro onere, per vedersi recapitare, in caso di contestazioni, anche la richiesta di imposte derivanti da redditi di un altro contribuente!! Non c’è alcun precedente nel diritto tributario di una traslazione così spropositata del carico fiscale da colui che realizza il presupposto impositivo ad un soggetto terzo. Senza contare che il beneficiario in termini economici dell’errore nella compilazione del 730 è il contribuente e non colui al quale vengono richiesti gli importi. Mai si era vista nel nostro sistema tributario una “mossa” più bizzarra. Il tutto a fronte di una spesso modestissima parcella: i 730 da un caf costano spesso dai 30 euro in su.

Chi sarà così audace da elaborare un 730 per altri con una simile e sproporzionata spada di Damocle?
Dolo o colpa grave
L’unica via di fuga per l’intermediario è il provare che l’errore è stato causato da dolo o colpa grave del contribuente, ipotesi veramente peregrina considerando che la platea degli utilizzatori del modello 730 è costituita soprattutto da pensionati e lavoratori dipendenti, molto spesso digiuni di cose fiscali e che, pertanto, per la stragrande maggioranza sbaglia in buona fede.
Semplificazioni utili
Ci sono anche novità positive nel nuovo modello 730. Non è ad esempio più necessario riportare l’Imu pagata l’anno precedente nel quadro Fabbricati. Vengono unificate al 1° gennaio le date di riferimento per calcolare le addizionali regionali e comunale. Non è più necessario indicare nel frontespizio lo stato civile. C’è una sola scheda per l’indicazione, rispettivamente, dell’8, del 5 e del 2 per mille.

Nuova scadenza: 7 luglio
Di queste e di altre novità parleremo nelle prossime puntate. Intanto un aspetto positivo: la presentazione del modello 730 deve avvenire entro il 7 luglio quindi ci sarà più tempo per la preparazione del dichiarativo.

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