Regime dei Nuovi Minimi e possesso quote in società: Esclusione solo in caso di “contemporaneità”

 La partecipazione in una società di persone o in una srl trasparente preclude l’accesso al regime forfettario solo se questa viene detenuta “contemporaneamente” all’esercizio d’impresa/lavoro autonomo. Se la quota viene ceduta prima dell’inizio del periodo d’imposta o dell’avvio dell’attività di lavoro autonomo, il contribuente può fruire del regime agevolato.

 La norma individua chiaramente quali sono i soggetti a cui è precluso l'accesso al regime a forfait: a) soggetti che si avvalgono di regimi speciali Iva; b) soggetti che si avvalgono di regimi forfetari di determinazione del reddito; c) soggetti non residenti a eccezione di quelli residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea e in Norvegia e Islanda; d) soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili; e) soggetti che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone o associazioni o a società a responsabilità limitata trasparenti.

Le cause di esclusione sopraesposte vanno accertate al momento di applicazione del regime e non nell'anno antecedente all'ingresso nel medesimo; pertanto, il verificarsi di una delle predette cause nell'anno precedente all'accesso non è di impedimento all'applicazione del regime a condizione che la stessa sia venuta meno prima dell'inizio di tale anno. Per quanto riguarda la causa ostativa della partecipazione in società di persone, associazioni professionali o Srl "trasparenti" di cui all'articolo 116 del Tuir, è irrilevante se la partecipazione sia detenuta nell'ambito dell'impresa individuale ovvero in qualità di persona fisica.

La Relazione illustrativa ha inoltre specificato che in caso di inizio attività “è possibile accedere al regime anche nelle ipotesi in cui la partecipazione in una società di persone o in una S.r.l. trasparente venga ceduta nel corso dello stesso periodo d’imposta, ma prima dell’accesso al regime forfetario” o, nel caso opposto, di acquisizione della partecipazione nello stesso periodo d’imposta successivamente alla cessazione dell’attività.
In altre parole, il riferimento alla “contemporaneità” tra l'esercizio dell'attività e la partecipazione societaria sta a significare che non sussiste la causa ostativa se la cessione della partecipazione o la fuoriuscita dalla società è avvenuta prima dell'ingresso del nuovo regime forfetario, anche nel medesimo esercizio.

Ipotizzando quindi che un contribuente esercente attività d’impresa nel 2014 abbia avuto una partecipazione in una società a responsabilità limitata trasparente, questo potrà nel 2015 accedere al regime forfettario qualora la partecipazione sia stata ceduta entro il 31 dicembre 2014.
Qualora invece il contribuente inizi l’attività d’impresa nel 2015, la quota può essere detenuta anche nel 2015 a condizione che venga ceduta prima dell’inizio attività.
Si evidenza che la norma preclude l’accesso al regime forfettario qualora la quota riguardi società di persone, associazioni professionali o Srl “trasparenti”. Diventa del tutto irrilevante, quindi, la partecipazione del socio all’attività d’impresa, pertanto può accedere al regime forfettario anche il contribuente che detiene una quota in una srl non trasparente che partecipa all’amministrazione della società. Per contro invece il socio accomandante di una sas non può accedere al regime nonostante la sua partecipazione non permetta alcuna ingerenza nella gestione della società.

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