martedì 27 gennaio 2015

Più tempo per il ravvedimento operoso

Più tempo per il ravvedimento operoso

L’approvazione della Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014) ha disposto (con l'art. 1, comma 637, lettera b) modifiche significative all’istituto del ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. n. 472/1997) mediante l'introduzione delle lettere a-bis), b-bis, b-ter, b-quater, del comma 1. l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 13 e la riformulazione dell’art. 2 del D.P.R. n. 322/1998. Senza pretesa di esaurire l’argomento si fornisce una prima lettura delle nuove opportunità di ravvedimento.



Le modifiche introdotte consentono, dal 2015, all’autore della violazione e ai soggetti solidalmente obbligati, di sanare le violazioni commesse beneficiando di una riduzione automatica delle sanzioni applicabili, e per un periodo più lungo.



Infatti è ora possibile ravvedersi anche oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero entro l’anno dall’omissione o dall’errore, per le violazioni, per esempio, in materia di imposta di registro).



La modulazione della riduzione delle sanzioni in è stata rivista in relazione all’allungamento dei termini per il ravvedimento.



Sono state rimosse le cause che erano ostative al ravvedimento: accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento delle quali il soggetto interessato avesse avuto formale conoscenza.



Rimane impossibile ravvedersi dopo la notifica di un atto di liquidazione o accertamento o la ricezione delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.



Va segnalato che la preclusione derivante dall’inizio delle attività di controllo e la preclusione temporale (un anno dalla violazione) continuano a operare per le altre imposte non amministrate dall’Agenzia Entrate (per es. Imu, Tasi).







EMENDABILITÀ DELLE DICHIARAZIONI



Con la modifica apportata all’art. 2 del D.P.R. n. 322/1998 è ora possibile correggere errori od omissioni relativi alle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap, dei sostituti di imposta e dell’Iva entro i termini di accertamento.







LA RIDUZIONE DELLE SANZIONI



Come detto il termine per il ravvedimento di errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione del tributo, è stato allungato e la riduzione della sanzioni rimodulata in funzione del tempo.

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