Licenziamento, malattia, irreperibilità e auto aziendale

La sezione lavoro della suprema corte di cassazione, con la sentenza che di seguito si riporta, ha esaminato il caso di un licenziamento di un impiegato a cui veniva contestato l’abnorme utilizzazione, anche da parte del coniuge, della vettura in benefit per lunghe percorrenze in periodi di sospensione del rapporto di lavoro per malattia.

La sentenza emessa dal giudice di primo grado aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa, condannando la società a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e, in via generica al pagamento delle retribuzioni spettanti.

La Corte d’Appello riformava la sentenza di primo grado condannando la suddetta società al pagamento dell’indennità di preavviso, in favore del predetto, a sua volta condannato alla restituzione di quanto percepito per retribuzioni fino alla data di reintegrazione, compensando le spese del grado di giudizio.

Veniva presentato ricorso per cassazione deducendo l’insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’articolo 360 n. 5 c.p.c. per avere la Corte territoriale fondato la propria decisione su circostanze, quali l’assenza dalla propria abitazione durante lunghi periodi di malattia, l’aggravamento dello stato di malattia e l’utilizzo abnorme, ancorché dal coniuge, dell’auto in benefit aziendale, in parte incerte e in parte mai contestate dalla datrice di lavoro nonchè la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 5 l. 300/1970, 5 l. 604/1966, 2697 c.c. e 32 CCNL Trasporto Merci e logistica, in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., per individuazione del giustificato motivo soggettivo in fatto.

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