Le finalità della voluntary disclosure - Antiriciclaggio-

 In virtù delle modifiche introdotte dall’articolo 1 della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, “nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell’articolo 5-quater :
a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni;
b) è altresì esclusa la punibilità delle condotte previste dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, commesse in relazione ai delitti di cui alla lettera a) del presente comma.”

Nonostante le norme appena richiamate, il Mef continua a ritenere che, nel caso di specie, si debba parlare di attività di consulenza, non essendo collegata a provvedimenti giudiziari.

In considerazione del fatto che l’articolo 12 del D.Lgs. 231/2007 pone, tra i casi in cui non sussiste l’obbligo di segnalazione dell’operazione sospetta anche la consulenza sull’eventualità di evitare un procedimento, ci si chiede, a questo punto, quando si possa parlare di consulenza volta ad evitare un procedimento.

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