Bonus Macchinari 2015



Confindustria dedica una Circolare interpretativa sul credito d’imposta del 15% per acquisto di beni strumentali effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 (il cosiddetto Bonus Macchinari), previsto dal Decreto Competitività (articolo 18, Dl 91/2014): focus su imprese beneficiarie, investimenti agevolati, compatibilità con la Nuova Sabatini, analisi dei costi/benefici per le PMI.

L’agevolazione non più applica sulla spesa lorda per i nuovi macchinari (es.: Tremonti ter di cui all’articolo 5 del decreto legge 78/2009) ma alle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei cinque periodi di imposta precedenti (dal cui computo si può escludere il periodo in cui l’investimento è stato maggiore).

Esclusioni: niente bonus per investimenti di costo unitario inferiore a 10mila euro.
Compensazione: il credito d’imposta si può utilizzare per compensare altri debiti (a differenza della Tremonti ter che prevedeva una variazione in diminuzione del reddito d’impresa).
Destinazione beni acquistati: per strutture produttive dell’impresa sul territorio nazionale (la Tremonti ter ammetteva altri paesi UE e spazio economico europeo).
Platea: l’agevolazione si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente da forma giuridica, dimensioni, settore economico, area territoriale.

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni, anche sui medesimi investimenti. Quindi, sottolinea Confindustria, non c’è incompatibilità fra Bonus Macchinari e Nuova Sabatini (articolo 2, Dl 69/2013). In effetti, anche il testo stesso della Nuova Sabatini prevede la cumulabilità con altri incentivi (articolo 7, comma 1).

E’ invece diverso il caso del Bonus Energia> (articolo 1, commi 344 e seguenti, legge 296/2006): si tratta delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici, fra le quali potrebbero rientrare anche nuovi macchinari assoggettabili al nuovo credito d’imposta (esempio: impianti di climatizzazione o sistemi di condizionamento). Ma in questo caso non c’è compatibilità, perché il decreto 19 febbraio 2007 attuativo del Bonus (che la Legge di Stabilità proroga nella misura del 65% a tutto il 2015), esclude la cumulabilità con altri incentivi. La stessa questione era già stata esaminata in occasione della Tremonti ter e sempre con esito di cumulabilità esclusa.

Sarà l’azienda a stabilire quale agevolazioni applicare fra Bonus Macchinari e detrazione per la riqualificazione energetica: ma, a parità di costo dell’investimento, risulta sempre conveniente la detrazione al 65% (es.: su una spesa di 50mila euro, la detrazione sarà di 32.500 euro mentre il credito d’imposta sarebbe di 7.500 euro. La convenienza va però confermata caso per caso, valutando variabili come la capienza dell’imposta di periodo o di quelli successivi e il superamento della soglia di spese massime ammissibili alla detrazione. Per esempio, se un’impresa effettua investimenti che superano i limiti agevolabili con la detrazione del 65%, potrebbe sulla differenza applicare il credito d’imposta del 15%. Qui, però, il condizionale è d’obbligo perché potrebbe essere anche possibile un’interpretazione rigida delle norma sul divieto di cumulo della detrazione al 65% sul totale delle spese sostenute. Su questo punto, Confindustria chiede un chiarimento all’Agenzia delle Entrate.


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