Risparmio energetico per immobili in locazione Pareri discordanti tra prassi e giurisprudenza


Premessa – Secondo l’Agenzia delle Entrate, per i titolari di reddito d’impresa (ditte individuali, società di persone o di capitali), la detrazione del 65 per cento (ex articolo 1, comma 139, della Legge 147/2013) spetta solo se gli interventi di riqualificazione energetica sono eseguiti su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale. Sono pertanto esclusi gli immobili locati a terzi (risoluzione 340/E del 1° agosto 2008). Di parere diverso la giurisprudenza secondo la quale l'impresa proprietaria che effettua i lavori su un fabbricato locato a terzi può beneficiare della detrazione Irpef o Ires del 55-65% sul risparmio energetico.

Detrazione – L'agevolazione consiste nel riconoscimento di una detrazione d'imposta (IRPEF o IRES) del 55%/65% delle spese sostenute per gli interventi di “riqualificazione energetica” con importi massimi variabili a seconda della tipologia di intervento previsto, da ripartire in 10 anni.

Decreto - Con il decreto del 19 febbraio 2007 (e successive modificazioni) adottato dal ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il ministro dello Sviluppo economico sono state stabilite le modalità di attuazione dell'agevolazione per quanto riguarda la tipologia degli interventi, i soggetti ammessi alla detrazione e gli adempimenti necessari.

Titolare d’impresa - Con riguardo ai soggetti che possono avvalersi della detrazione, l'art. 2 del decreto citato contempla anche i soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su parti di essi o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, da essi posseduti o detenuti.

Utilizzatori - Occorre rilevare che la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso l'attribuzione di un beneficio che, per un'interpretazione sistematica, è riferibile esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi. Quindi, per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte delle società o, più in generale da parte dei titolari di reddito d'impresa, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la stessa competa con esclusivo riferimento ai fabbricati strumentali da questi utilizzati nell'esercizio della propria attività imprenditoriale.

Locazione - Con la risoluzione n. 01/08/2008 n. 340 l’Amministrazione Finanziaria ha quindi ritenuto che per la società esercente l'attività di pura locazione, gli immobili sui quali dovrebbero essere realizzati gli interventi di riqualificazione energetica rappresentano l'oggetto dell'attività esercitata e non cespiti strumentali per questo motivo non è possibile fruire della detrazione del 55%/65% per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti sugli immobili adibiti a locazione abitativa.

Giurisprudenza – Di parere diverso la giurisprudenza: secondo la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Varese 21 giugno 2013, n. 94, l'agevolazione ha un “obiettivo generalizzato” che comprende “qualsiasi categoria catastale, cioè abitazioni, uffici, negozi eccetera”. Sulla stessa linea la Commissione tributaria provinciale di Lecco 26 marzo 2013, n. 54, secondo la quale “nessuna norma prevede che l'agevolazione fiscale contempli alcuna esclusione per beni concessi in locazione o comunque per beni che non possano rientrare tra i beni strumentali della società”. Stessa posizione per la Commissione tributaria provinciale di Como 2 luglio 2012, n. 109, la quale sostiene che “il dettato normativo” dell'agevolazione è “abbastanza chiaro, perché non pone alcun vincolo in ordine alla tipologia e alla classificazione degli immobili posseduti, così come alla classificazione degli stessi in bilancio e non prevede restrizioni o condizioni particolari per i titolari di reddito d'impresa e tantomeno per gli operatori economici che svolgono attività edile”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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