Lo sconto sui premi INAIL passa dal 14,17% al 15,38%
È stato reso noto lo sconto applicabile dalle aziende ai premi INAIL. Esso, in particolare, è passato dal 14,17% al 15,38% e si applica a tutte le tipologie di premi, di ogni gestione. A stabilirlo è la determina del presidente dell’INAIL n. 327/2014, che dà attuazione all’art. 1, c. 128 della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013).
Tale sconto, cumulabile con altre eventuali riduzioni e/o agevolazioni spettanti all'impresa ad altro titolo, viene adottato sul premio finale dovuto al netto delle altre riduzioni. Esso si applica, inoltre, sia alla rata anticipata (in scadenza il 16 maggio) sia a quella di regolazione. Le modalità applicative sono diverse in base al tipo di impresa e all'anzianità assicurativa.
Con riferimento alle imprese assicurate da oltre un biennio, si applica lo sconto del 15,38% sulle lavorazioni per le quali nell'anno 2015 l'INAIL abbia comunicato un “tasso applicabile” di misura pari o inferiore al “tasso medio” delle tariffe vigenti.
Per quanto riguarda invece le imprese non assicurate da oltre un biennio, lo sconto spetta se l'impresa dimostra l'osservanza delle norme su sicurezza e lavoro. Al riguardo, l’INAIL fa riferimento alla stessa procedura che consente di aver diritto alla cosiddetta “oscillazione” del tasso nel primo biennio di attività (riduzione del 15%). L'INAIL ha stabilito che il nuovo sconto del 15,38% (che si cumula al 15%) si applica automaticamente alle imprese che hanno già presentato domanda per l'oscillazione e che, pertanto, non devono ripresentare domanda. Alle imprese alle quali il primo biennio di attività scada tra “gennaio e giugno 2015”, la domanda può essere inviata entro il 30 giugno.
Infine, le imprese che versano premi unitari, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, applicano lo sconto del 15,38% se per l'attività svolta l'INAIL abbia calcolato un Indice di Gravità Aziendale (Iga) non superiore all'Indice di Gravità Medio di categoria. L'Iga è calcolato dall'Inail ogni anno, mentre l'Igm è valido per il triennio 2014/2016.
È stato reso noto lo sconto applicabile dalle aziende ai premi INAIL. Esso, in particolare, è passato dal 14,17% al 15,38% e si applica a tutte le tipologie di premi, di ogni gestione. A stabilirlo è la determina del presidente dell’INAIL n. 327/2014, che dà attuazione all’art. 1, c. 128 della Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013).
Tale sconto, cumulabile con altre eventuali riduzioni e/o agevolazioni spettanti all'impresa ad altro titolo, viene adottato sul premio finale dovuto al netto delle altre riduzioni. Esso si applica, inoltre, sia alla rata anticipata (in scadenza il 16 maggio) sia a quella di regolazione. Le modalità applicative sono diverse in base al tipo di impresa e all'anzianità assicurativa.
Con riferimento alle imprese assicurate da oltre un biennio, si applica lo sconto del 15,38% sulle lavorazioni per le quali nell'anno 2015 l'INAIL abbia comunicato un “tasso applicabile” di misura pari o inferiore al “tasso medio” delle tariffe vigenti.
Per quanto riguarda invece le imprese non assicurate da oltre un biennio, lo sconto spetta se l'impresa dimostra l'osservanza delle norme su sicurezza e lavoro. Al riguardo, l’INAIL fa riferimento alla stessa procedura che consente di aver diritto alla cosiddetta “oscillazione” del tasso nel primo biennio di attività (riduzione del 15%). L'INAIL ha stabilito che il nuovo sconto del 15,38% (che si cumula al 15%) si applica automaticamente alle imprese che hanno già presentato domanda per l'oscillazione e che, pertanto, non devono ripresentare domanda. Alle imprese alle quali il primo biennio di attività scada tra “gennaio e giugno 2015”, la domanda può essere inviata entro il 30 giugno.
Infine, le imprese che versano premi unitari, con lavorazioni iniziate da oltre un biennio, applicano lo sconto del 15,38% se per l'attività svolta l'INAIL abbia calcolato un Indice di Gravità Aziendale (Iga) non superiore all'Indice di Gravità Medio di categoria. L'Iga è calcolato dall'Inail ogni anno, mentre l'Igm è valido per il triennio 2014/2016.
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