Registro imprese, iscrizione lampo
Iscrizione immediata delle aziende (Spa escluse) e degli atti notarili al Registro imprese. Sono questi i principali effetti dell'entrata in vigore, a partire dal 1° settembre, dell'articolo 20, comma 7 bis del decreto 91/2014, convertito con modifiche dalla legge 116/2014, finalizzato a facilitare le procedure per l'avvio delle attività economiche e le procedure di iscrizione nel registro imprese.
Attualmente, infatti, l'ufficio camerale del Registro imprese ha cinque giorni dall'arrivo della pratica per effettuare l'iscrizione e si discute se il termine sia ordinatorio o perentorio.
Ora la legge impone al Registro imprese di accelerare gli adempimenti della pubblicità legale delle società. La novità consiste nell'iscrizione "immediata" nel registro delle richieste, che vengono sempre spedite per via telematica, alle quali è allegato un atto notarile (sia atto pubblico sia scrittura privata autenticata). Sono escluse dall'agevolazione, in quanto normalmente alla base non c'è un atto pubblico, le altre richieste delle società (ad esempio quelle di nomina di amministratori o di esercizio della attività) e le iscrizioni delle imprese individuali. Per le richieste per cui non è ammessa l'agevolazione rimane il termine di cinque giorni per l'iscrizione.
L'individuazione delle pratiche del Registro cui si applica l'iscrizione immediata non crea difficoltà perché la distinzione la fa sempre la presenza dell'atto notarile. Per raggiungere l'obiettivo dell'iscrizione immediata il comma 7-bis modifica, senza citarlo, l'articolo 2189 Codice civile nella parte in cui stabilisce che «prima di procedere alla iscrizione, l'ufficio del Registro deve accertare (...) il concorso delle condizioni richiesta dalla legge per l'iscrizione». Dal 1° settembre, quindi, il conservatore del Registro non deve effettuare questo controllo di legalità che spetta esclusivamente al notaio. Così, almeno per le iscrizioni con atto notarile, viene risolta la questione sulla estensione dei poteri di controllo del conservatore.
Tuttavia, anche dopo l'iscrizione immediata, rimane il potere del giudice del Registro, su segnalazione del conservatore, di accertare se il notaio ha rispettato la legge ed, eventualmente, ordinare la cancellazione della richiesta iscritta.
Un aspetto da chiarire riguarda l'applicabilità, anche per le iscrizioni immediate, delle disposizioni che impongono al conservatore di verificare preventivamente «la regolarità formale della documentazione» (articolo 2330 Codice civile) ed effettuare i controlli formali – ad esempio firme, bolli e diritti – previsti dal regolamento del registro (Dpr 581/1995).
È ragionevole ritenere che il ministero dello Sviluppo economico confermerà l'esistenza del controllo formale anche perché si tratta di obblighi materiali che sono in parte indispensabili per una corretta gestione del sistema informatico.
Con la nuova norma si velocizzano dunque le procedure di iscrizione degli atti costitutivi e modificativi di società di capitali (tranne la Spa) e di persone: dalla iscrizione degli atti costitutivi dipende infatti l'esistenza stessa della società, mentre dalla pubblicità degli atti modificativi dipende la loro efficacia.
Non cambia nulla invece per gli atti di cessione di quote di Srl: la loro efficacia dipende dal "deposito" e non dalla "iscrizione" (articolo 2470, com ma 1, Codice civile).
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