In cattedra dopo l'abilitazione e il concorso: tra vecchie e nuove regole di Nicola Da Settimo


Il quesito
Mi sono laureato, con un buon punteggio, in ingegneria civile nel 2007.
In questi anni ho esercitato la professione di ingegnere, svolgendo lavori come tecnico ma, a causa della forte crisi del settore edilizio e della conseguente scarsità di incarichi, ho deciso di tentare la strada dell'insegnamento e mi sono pertanto inserito nelle graduatorie di istituto per le supplenze. Non mi è chiaro, però, il percorso che dovrei fare per avere un contratto a tempo indeterminato o almeno una supplenza di durata annuale. È vero che le stesse graduatorie di istituto sono articolate in fasce e che io, pur avendo un discreto punteggio per la laurea, risulterò dietro a chi vi è inserito da più tempo? (B.C. - Roma)

La risposta
I meccanismi per le assunzioni del personale docente e non docente della scuola italiana non brillano per semplicità, anche se l'intento della normativa è sempre quello di assicurare il rispetto del principio costituzionale dell'accesso al pubblico impiego mediante procedure a carattere concorsuale che garantiscano trasparenza, merito e par condicio. Le graduatorie di istituto sono il primo possibile canale per accedere ai contratti per supplenze brevi, di competenza delle scuole. Sono articolate in tre fasce, che in realtà dipendono dal tempo di inserimento solo in parte, in quanto la seconda e terza fascia sono aperte; ma, mentre in seconda fascia sono inseriti i docenti abilitati, in terza vanno i non abilitati (come il lettore). La prima fascia non è aperta, ma riservata ai docenti che risultano inseriti anche in graduatoria ad esaurimento provinciale. In tal caso, il punteggio non dipende dalla scuola cosiddetta "capofila", cioè quella cui è stata presentata la domanda, ma deriva dall'automatica trasposizione del punteggio in possesso in graduatoria ad esaurimento. La graduatoria ad esaurimento è utilizzata per la metà dei contratti a tempo indeterminato disposti annualmente (mentre la restante metà viene presa dalle graduatorie del concorso ordinario) e per il conferimento delle supplenze annuali.


A decorrere dalla Finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) le graduatorie già permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento. Ne è conseguito che solo per il biennio 2007/2008 - 2008/2009 vennero consentiti, per l'ultima volta, nuovi inserimenti di personale abilitato.
Pertanto, coloro che hanno conseguito l'abilitazione successivamente hanno diritto ad essere inseriti in seconda fascia delle graduatorie di istituto, ma non in prima, in quanto essa presuppone anche l'inserimento in graduatoria ad esaurimento.
Nel 2008 le Ssis - scuole di specializzazione all'insegnamento secondario - sono state soppresse dal ministro Gelmini e solo nel 2012 sono state riattivate le nuove procedure per il conseguimento dell'abilitazione, denominate Tfa - Tirocini formativi attivi. Si tratta di procedure a numero chiuso, come le Ssis, cui è necessario partecipare per la scalata al posto di ruolo, ottenibile con il superamento del concorso ordinario. Peraltro, per i docenti in possesso di tre anni di servizio, ma privi di abilitazione, si è dato corso ad una procedura abilitante speciale (Pas), senza test selettivo in entrata.


Attualmente (salvo iniziative legislative che riaprano l'accesso alle graduatorie ad esaurimento ai "nuovi" abilitati post 2008) il lettore, per diventare insegnante a tempo indeterminato di scuola secondaria, deve necessariamente superare la prova di accesso al Tirocinio formativo attivo. Conseguita l'abilitazione, potrà accedere al concorso ordinario, cui sono riservati il 50% dei posti di ruolo disponibili, mentre l'altro 50% continua a essere destinato all'esaurimento delle graduatorie provinciali. Questa regola generale non vale per i laureati entro l'anno accademico 2001-2002, per i quali è possibile accedere direttamente al concorso, anche senza abilitazione. Tuttavia, il superamento del concorso come idoneo ma non vincitore, non fa ottenere l'abilitazione.


È da sottolineare che una pronuncia del Tar Lazio ha aperto alla possibilità di partecipare al concorso (anche senza essere abilitato) a chi, come il lettore, si è laureato dopo l'anno accademico 2001-2002 (oppure anno accademico 2002-2003, se si tratta di corsi quinquennali). Infatti, l'articolo 2 del primo (e finora unico) Bando di concorso-decreto 82/2012 risulta essere stato annullato dal Tar Lazio - sezione III bis - con sentenza n. 11078 del 21 dicembre 2013, che ha statuito che l'Amministrazione avrebbe dovuto «permettere la partecipazione al concorso quanto meno a coloro che avessero conseguito un diploma di laurea idoneo entro la data fissata per la presentazione delle domande di partecipare alla procedura selettiva. Diversamente opinando ... si è determinata una ingiustificata disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito la laurea entro l'anno accademico 2002-03, ammessi al concorso a cattedre, e candidati, come gli odierni ricorrenti, che hanno conseguito identica laurea negli anni accademici immediatamente successivi, ma entro la scadenza del termine per la presentazione della domande. Il bando impugnata – prosegue il Tar – ha di fatto impedito la partecipazione al concorso a tutti i candidati, segnatamente i più giovani di età, in possesso di diploma di laurea acquisito a decorrere dall'anno accademico 2008-2009, per i quali è rimasto interdetto qualsiasi percorso abilitante».


Il percorso d'accesso all'insegnamento fin qui delineato, pienamente valido fino al settembre 2015 (graduatorie, abilitazione, concorso) dovrebbe venire semplificato a partire dal prossimo anno, almeno questo è quanto dichiarato dal premier Renzi, con il progetto sulla Buona scuola (di cui si attendono peraltro i relativi provvedimenti). Nel progetto del Governo l'unica via per accedere all'insegnamento dovrà essere quella dell'abilitazione e del concorso. È stato infatti annunciato un provvedimento eccezionale con cui verranno nominati in ruolo tutti i docenti presenti in graduatorie ad esaurimento, che saranno quindi soppresse, mentre quelle di istituto saranno unificate e serviranno solo per eventuali supplenze brevi che non possono essere coperte con i nuovi organici funzionali.

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