Come cambiano le regole per la presentazione dei modelli F24 nel 2014
Eh si, prepariamoci ad una stagione "calda" (lo so, voi direte "Ma come l'estate 2014 è appena trascorsa e dovrebbero alzarsi le temperature anzichè alzarsi?!") : Pagare le imposte sarà più complicato a partire dal 1° ottobre 2014. Le novità interessano una platea ampia di contribuenti.
Il cosiddetto Decreto Legge «Renzi», numero 66, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 95 del 24 aprile
2014, con l’articolo 11, ha introdotto delle formalità all’utilizzo dei canali non Entratel, per l’addebito nel conto corrente del professionista degli F24 intestati ai client
Dovranno attivarsi prima possibile, ad esempio, quelle persone fisiche che hanno ricevuto dai propri consulenti le deleghe cartacee di pagamento per la rateizzazione di Unico, in scadenza il 31 ottobre 2014 e il 1° dicembre 2014, ovvero quelli che dovranno pagare l'acconto Tasi il prossimo 16 ottobre (sempre che l'F24 sia superiore a 1.000 euro).
Infatti, non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) per effettuare il pagamento dei modelli F24:
- superiori a mille euro;
- o di quelli che utilizzano crediti d'imposta in compensazione.
In questi casi si dovrà effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste.
Lo stabilisce l'articolo 11, comma 2, del c.d. D.L. 66/2014 (decreto “Bonus Irpef”), che ha esteso alle persone fisiche, non titolari di partita Iva, l'obbligo dell'invio telematico già previsto dal 1° gennaio 2007, per i soli soggetti Iva.
I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, quali l’obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.
Pertanto, i titolari di partita Iva non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo. Tali soggetti, inoltre, se intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a € 5.000,00 hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche/Poste, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori a € 5.000,00.
Il cosiddetto Decreto Legge «Renzi», numero 66, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 95 del 24 aprile
2014, con l’articolo 11, ha introdotto delle formalità all’utilizzo dei canali non Entratel, per l’addebito nel conto corrente del professionista degli F24 intestati ai client
Dovranno attivarsi prima possibile, ad esempio, quelle persone fisiche che hanno ricevuto dai propri consulenti le deleghe cartacee di pagamento per la rateizzazione di Unico, in scadenza il 31 ottobre 2014 e il 1° dicembre 2014, ovvero quelli che dovranno pagare l'acconto Tasi il prossimo 16 ottobre (sempre che l'F24 sia superiore a 1.000 euro).
Infatti, non si potrà più andare fisicamente in banca o in posta (o presso uno sportello di Equitalia) per effettuare il pagamento dei modelli F24:
- superiori a mille euro;
- o di quelli che utilizzano crediti d'imposta in compensazione.
In questi casi si dovrà effettuare il pagamento solo in via telematica, cioè trasmettendo via internet il modello F24, tramite i servizi telematici delle Entrate (F24 web, F24 online e F24 cumulativo) o delle banche o delle poste.
Lo stabilisce l'articolo 11, comma 2, del c.d. D.L. 66/2014 (decreto “Bonus Irpef”), che ha esteso alle persone fisiche, non titolari di partita Iva, l'obbligo dell'invio telematico già previsto dal 1° gennaio 2007, per i soli soggetti Iva.
I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, quali l’obbligo di presentazione con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, i limiti alla compensazione dei crediti IVA e dei crediti di imposte dirette, il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.
Pertanto, i titolari di partita Iva non possono mai procedere al versamento mediante il modello F24 cartaceo. Tali soggetti, inoltre, se intendono effettuare la compensazione orizzontale di crediti IVA per importi superiori a € 5.000,00 hanno l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
L’utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche/Poste, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti IVA inferiori a € 5.000,00.
Commenti
Posta un commento