Visto di conformità


Gli intermediari abilitati, negli ultimi giorni che restano prima di inviare i modelli dichiarativi, stanno affrontando i mille dubbi che sorgono in materia di apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di crediti relativi alle imposte dirette, formati dal 2013 in poi, per importi superiori a 15.000 euro. Purtroppo chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate non sono ancora pervenuti.

Nelle more di una presa di posizione ufficiale da parte dell’Amministrazione Finanziaria, il CODIS (coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti lombardi e dell’Italia centro-settentrionale), di concerto con la DRE Lombardia, ha diffuso specifici chiarimenti sul tema.

Il visto di conformità – L'istituto del visto di conformità, introdotto nell'ordinamento dal D.Lgs. n. 241 del 9 Luglio 1997, rappresenta una delle forme con cui l'Amministrazione Finanziaria ha demandato ai terzi (C.A.F. e professionisti) un preliminare controllo di correttezza e di veridicità dei dati trasmessi dai contribuenti.

L’elenco dei soggetti abilitati al visto è unico – Inizialmente gli operatori avevano pensato esistessero due liste di vistatori abilitati all’apposizione: uno valido per gli adempimenti pregressi ai fini IVA e un altro appena stilato per il nuovo visto. Il CODIS conferma che l’elenco è uno solo ed elenca i soggetti che risultano in possesso dei requisiti necessari e che quindi hanno presentato apposita comunicazione ai sensi dell’art. 21 del D.M. 164/1999.

Due visti per tipologia di imposte - Tutti i soggetti già iscritti nell’elenco speciale centralizzato (perché abilitati ad apporre il visto sulle dichiarazioni IVA autonome) sono di conseguenza già abilitati all’apposizione del nuovo visto per le imposte dirette, ecc., richiesto dall’art. 1, co. 574 della L. 147/2013.

Polizza assicurativa - I requisiti già previsti ai fini della compensazione dei crediti IVA valgono anche ai fini delle altre imposte: la polizza assicurativa, in particolare, già stipulata per l’apposizione dei visto di conformità ai fini IVA, vale anche per la nuova validazione. Dunque, fortunatamente, i vistatori non sono tenuti a integrare il testo dei precedenti accordi contrattuali che dovrebbero rimborsare le sanzioni derivanti dall’apposizione del visto leggero su qualsiasi tipologia di dichiarazione fiscale. Va comunque verificato il contenuto della propria polizza.

Auto-apposizione del visto – È possibile per un soggetto abilitato apporre il visto anche sulla propria dichiarazione, dato che l’abilitazione non contempla esclusioni specifiche. Se sussistono tutti i requisiti di legge (esistenza di una polizza a copertura di eventuali sanzioni), va comunque verificato con il proprio assicuratore se tale copertura sia reale anche nel caso di visto della propria dichiarazione (e non di quella di un cliente), sperando che la risposta non sia negativa.

Soggetto abilitato titolare di partita IVA - Il rilascio del visto presuppone che il soggetto sia abilitato Entratel e titolare di partita IVA, a prescindere che abbia o meno adottato il regime di vantaggio ex art.1 co.1 e 2 D.L. 6 luglio 2011 (anche detto dei nuovi contribuenti minimi).

Visto ex post – Come confermato dall’Agenzia delle Entrate, il visto viene apposto ex post sul modello Unico, dopo aver già iniziato a utilizzare l’eventuale credito. La compensazione dei crediti relativi a imposte dirette (maturati a partire dal 2013) per importi superiori a 15.000 euro, non richiede la preventiva apposizione del visto o la preventiva presentazione della dichiarazione, come invece richiesto per l’utilizzo del credito IVA. Quindi la compensazione può tranquillamente avvenire prima del 30 settembre prossimo, purché il modello Unico sia munito del visto.

L’apposizione del visto e l’invio dell’integrativa – Dubbi ancora permangono circa i due casi di apposizione del visto e di presentazione di un Unico integrativo, cioè nel caso in cui:
- un contribuente apponga il visto per errore e invii successivamente un’integrativa senza visto;
- un contribuente non apponga il visto e provveda a regolarizzare l’omissione con l’invio di un’integrativa.
Nel primo caso l'apposizione del visto in Unico, seppur avvenuta per mero errore, potrebbe sviare (configurando pienamente un errore formale) l'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate (poiché quest'ultima consapevole del primario controllo a monte fatto dal terzo, potrebbe posticipare, rallentare e/o non avviare i controlli di cui all'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).
Detto ciò se il credito Irpef/Ires/Irap o di altra natura, non è stato utilizzato, l'apposizione del visto di conformità in dichiarazione, configurerebbe un errore formale (e non meramente formale) sanabile con l'invio di una nuova dichiarazione modificativa della precedente (senza visto) e con il pagamento della sanzione amministrativa minima, pari a 258 euro (somma soggetta a ravvedimento secondo il dettato dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997).



Nel secondo caso, invece, già ai fini IVA l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che si ritiene valida l’ultima dichiarazione presentata e dunque quella integrativa con il visto.
L'Agenzia delle Entrate nella Circolare 19 aprile 2011, n. 16/E, rispondendo a un contribuente che aveva presentato il modello Iva autonomo con visto e successivamente, per errore, aveva nuovamente incluso la dichiarazione Iva in Unico, senza il visto di conformità, ha considerato la dichiarazione Iva priva di visto e ha suggerito due soluzioni:
- la presentazione di una nuova dichiarazione Iva autonoma con visto, che sostituisce quella inserita in Unico;
- l'annullamento dell'invio del modello Unico e la presentazione di una nuova dichiarazione dei redditi senza il modello Iva; in questa maniera viene restituita efficacia alla prima dichiarazione Iva presentata in forma autonoma, cioè quella con il visto di conformità.
Non è stato suggerito, invece, il reinvio del modello Unico, contenente la dichiarazione dei redditi e di quella Iva, indicando il visto solo in quest'ultima.
Questa operazione, infatti, non è possibile, perché quando si inserisce la dichiarazione Iva nel modello Unico sparisce il relativo frontespizio, che è il quadro in cui è indicato il rigo relativo al visto di conformità. Rimane solo il frontespizio della dichiarazione dei redditi, che vale però per l'intero modello Unico, comprensivo di Iva e redditi. Se si spunta la casella del visto di conformità di questo frontespizio (cioè l'unico presente in Unico), si stanno certificando sia i redditi sia l'Iva. Anche nel caso in cui si fosse voluto vistare solo il modello Iva.
Questo problema oggi influenza le scelte di chi vuole vistare solo i redditi (perché con crediti superiori a 15.000 euro che si vogliono compensare in F24 con altri debiti di imposte diverse) e non l'Iva. L'unica strada percorribile è quella di inviare le due dichiarazioni separatamente.

Visto vuole visto - In generale va ricordato che se il modello Unico deve riportare il visto (perché sono stati utilizzati in compensazione orizzontale credito per importi superiori ai 15.000 euro - per codice tributo), come chiarito anche dall'Amministrazione Finanziaria in occasione della Circolare 16/E del 2011, in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa è comunque necessaria l'apposizione di un ulteriore visto di conformità.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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