Licenziabile il lavoratore che, durante le sue assenze di malattia, presta lavoro




Il lavoratore che presta attività durante un’assenza per malattia è licenziabile.

Questo è quanto si rinviene dalla decisione della Corte di Cassazione n. 15365 del 4 luglio 2014. Nello specifico gli ermellini sono stati chiamati a valutare il caso di un lavoratore che durante un periodo di malattia ha prestato attività presso un concorrente del proprio datore di lavoro. Il lavoratore, di preciso un macellaio, contestava la sproporzione tra il comportamento tenuto e la sanzione comminata dall’azienda. Prima di proseguire nell’analisi delle motivazioni poste alla base della sentenza merita ricordare come qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti del personale debba seguire un iter procedurale ben specifico, così come previsto dallo statuto dei lavoratori: prima di poter comminare il provvedimento, il datore di lavoro dovrà contestare al lavoratore il fatto e dare allo stesso non meno di cinque giorni per poter presentare le proprie giustificazioni.

Decorso tale termine, o diverso se previsto dal contratto collettivo applicato in azienda, il datore di lavoro potrà comminare il provvedimento disciplinare. Balza subito agli occhi come tale iter procedurale sia molto delicato e debba essere gestito nel modo migliore dall’azienda, di concerto col proprio Consulente del lavoro. Le scelte intraprese nel momento iniziale saranno la base per tutta la procedura, nonché per gli eventuali tre gradi di giudizio successivi. Torniamo ora ad analizzare la sentenza del 4 luglio scorso.

La Cassazione, nel rigettare il ricorso del lavoratore, evidenzia due passaggi di sicuro rilievo. In primis la scelta di prestare la propria attività per un concorrente viola quanto previsto dal contratto collettivo applicato in azienda relativo alla violazione del dovere di non concorrenza. Ad abundantiam, nulla cambia se l’attività prestata dal lavoratore venga svolta in proprio o quale lavoratore dipendente. Ulteriore aggravante viene rinvenuta nella “slealtà dimostrata dal dipendente che certamente non aveva rispettato in alcun modo i principi di correttezza e buona fede, svolgendo le stesse mansioni per terzi che aveva sostenuto di non poter svolgere per il datore di lavoro a causa di una malattia (di cui quindi era legittimo presumere l’insussistenza)”.




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