INAIL. Assegno continuativo senza confini


L’assegno continuativo mensile spetta anche ai superstiti di lavoratori titolari di rendita INAIL
Premessa – La spettanza dell’assegno continuativo mensile non si ferma nei confini nazionali. Esso, infatti, spetta anche ai superstiti di lavoratori titolari di rendita INAIL residenti all'estero. A renderlo noto è l’INAIL con la nota protocollo n. 5154/2014. L’Istituto assicuratore, è stato interpellato in merito alla possibilità di esportare la prestazione in commento e al conseguente riconoscimento della stessa ai superstiti di assicurato deceduto per cause non dipendenti dall’evento professionale, residenti all’estero e, in caso affermativo, su quale debba essere la base di calcolo, cioè il reddito da prendere in considerazione per determinare la misura della prestazione stessa da erogare.

Assegno continuativo mensile – In particolare, l’assegno continuativo mensile è riservato al coniuge e ai figli superstiti dell’assicurato titolare in vita di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore all’80%. Detta percentuale di inabilità è stata ridotta al 65% dalla Legge 10 maggio 1982, n. 251. Invece, per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro denunciati e le malattie professionali verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2007, la menomazione dell’integrità psicofisica per ottenere la prestazione deve essere di grado non inferiore al 48%. La L. n. 251/1982 stabilisce, inoltre, che i beneficiari non devono essere titolari di redditi a qualsiasi titolo di importo pari o superiore a quello dell’assegno. L’importo dell’assegno stesso viene calcolato sulla base della rendita di cui l’assicurato godeva in vita.

Superstiti all'estero – Per decidere se i superstiti residenti all'estero hanno o meno diritto alla prestazione, l'INAIL fa riferimento alle norme comunitarie del Regolamento n. 883/2004. In base alle quali le prestazioni di carattere non contributivo, cioè di natura assistenziale, sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico, ma non sono erogabili al di fuori dei confini statali. Mentre alle prestazioni previdenziali contributive si applicano i principi posti dal diritto comunitario al fine di garantire l'accesso a tali prestazioni anche al di fuori dei confini nazionali, cioè del principio di esportabiltà delle prestazioni. Quindi, poiché lo speciale assegno continuativo ha natura previdenziale, ai superstiti dei titolari di rendita INAIL residenti in uno Stato estero, deceduti per cause indipendenti da infortunio o malattia professionale, spetta la prestazione in questione che va erogata prendendo come base di calcolo la stessa che si prenderebbe in considerazione se la prestazione dovesse essere erogata in Italia.

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