martedì 5 agosto 2014

Fondi di solidarietà bilaterali. Esclusi gli studi professionali Gli studi professionali non potranno godere dei fondi di solidarietà bilaterali


Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con l’interpello n. 21/2014, ha chiarito che i fondi di solidarietà bilaterali stabiliti dalla Riforma Fornero (art, comma 4 e ss., L. n. 92/2012) sono previsti solo per le imprese che hanno un organico superiore a 15 dipendenti e che non siano assoggettate a cig e/o cigs, escludendo di fatto gli studi professionali. Quanto alle condizioni di accesso alle nuove prestazioni, prevalgono le norme della riforma Fornero (Legge n. 92/2012) per cui l'erogazione è subordinata alla sussistenza di risorse all'atto della richiesta, con conseguente divieto per l'Inps di erogare prestazioni in eccedenza.

I quesiti - La Confindustria, nonché l’Associazione generale cooperative italiane, la Confcooperative e la Legacoop hanno avanzato due distinte istanze di interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 3, comma 4 e ss., L. n. 92/2012 (Riforma Fornero), concernente la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali finalizzati a garantire i “settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale”. In particolare, è stato chiesto di sapere quali siano le imprese - che occupano mediamente più di quindici dipendenti - tenute all’adesione ai Fondi di solidarietà bilaterali, nonché alle specifiche modalità e condizioni per l’accesso ai predetti Fondi, individuate da singoli regolamenti ministeriali.

Fondi di solidarietà bilaterali – Per rispondere al quesito posto, il Ministero del Lavoro muove dalla norma introdotta dalla Riforma Fornero (art. 3, c. 4 della L. n. 92/2012) la quale ha previsto che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale di accordi collettivi e contratti collettivi stipulino intese, anche intersettoriali, per la costituzione di fondi di solidarietà bilaterali, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. La finalità, in particolare, è quella di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. A tal proposito, il Ministero del Lavoro osserva come la ratio della norma trova il proprio fondamento nell’esigenza di assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di “riduzione o sospensione dell’attività lavorativa”, laddove i lavoratori siano impiegati in realtà imprenditoriali non rientranti nell’ambito di applicazione della disciplina afferente ai trattamenti di integrazione salariale sia ordinaria che straordinaria.

Risposta del MLPS – Presa visione dei quesiti posti, il Ministero del Welfare afferma innanzitutto che l’adesione ai Fondi di solidarietà è prevista esclusivamente per le imprese, con organico superiore mediamente ai quindici dipendenti, che non possano fruire di entrambe le forme di sostegno del reddito, dunque non assoggettate al versamento della contribuzione per CIGO e CIGS. Ciò è confermato, tra l’altro, dall’obiettivo di modulare gli strumenti di sostegno al reddito in funzione delle effettive esigenze dei diversi settori produttivi, scongiurando in tal modo l’introduzione di ulteriori oneri a carico di quelle realtà imprenditoriali che, anche in virtù del nuovo quadro normativo, possono già fruire di ammortizzatori sociali corrispondenti alle loro caratteristiche. Per quanto concerne invece le modalità e condizioni per l’istanza di accesso ai predetti Fondi, bisogna rimettersi alla disciplina prevista da ogni singolo accordo/contratto collettivo di costituzione del Fondo e successivo decreto interministeriale di istituzione. Sul punto è bene precisare che le modalità e condizioni individuate prima dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012 dai singoli regolamenti ministeriali – e, in particolare, quelle concernenti le condizioni di accettazione dell’istanza stessa finalizzate a garantire la relativa copertura finanziaria – si possono ritenere oramai superate.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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