Variazioni rapporti di lavoro. Come si calcola il bonus80? In caso di rapporto iniziato in corso d’anno, il credito spetta per i giorni lavorati


Premessa – A seguito della conversione in Legge del D.L. n. 66/2014, oltre aichiarimenti forniti nei giorni scorsi in merito al recupero del credito mediante compensazione nel modello F24, appare opportuno capire come si procede alla determinazione del credito spettante in caso di rapporti di lavoro iniziati o cessati nel corso del corrente anno ovvero in caso di eventuali variazioni reddituali. Al riguardo, si chiarisce innanzitutto che si tratta di crediti riconosciuti in maniera “automatica” dai sostituti di imposta. Dunque da un lato non occorre alcuna richiesta da parte dei lavoratori, dall'altro i datori di lavoro debbono procedere autonomamente ed automaticamente ai calcoli necessari per la determinazione degli importi potenzialmente spettanti. Ciò comporta in capo al sostituto di imposta una serie di adempimenti che spesso possono complicarsi in presenza di diversi eventi che si susseguono nel corso dell’anno.

La stima – La spettanza del credito di imposta, come noto ormai, dipende dal reddito complessivo annuo percepito dal lavoratore dipendente, che deve essere compreso tra i 8.000 e i 26.000 euro. Quindi, è necessario che il sostituto di imposta faccia una stima del reddito che andrà ad erogare sino alla fine dell’anno, facendo, mese per mese, il calcolo in base al reddito stimato. Tale stima dovrà poi essere verificata a conguaglio a fine anno o a fine rapporto di lavoro se si verifica prima del 31 dicembre 2014.

Debito residuo – Oltre al suddetto requisito reddituale, è necessario confrontare l’imposta lorda e le detrazioni, ai sensi dell’art. 13, c. 1 TUIR. In particolare, bisogna verificare che l’Irpef lorda su redditi lavoro dipendente sia maggiore delle detrazioni di lavoro dipendente.

Variazione reddituale – Il reddito complessivo per il sostituto di imposta può variare solo nel caso di comunicazioni da parte del lavoratore. In caso contrario, infatti, i calcoli non potranno che tenere conto esclusivamente del reddito erogato dal sostituto medesimo e cioè quello di lavoro dipendente ed assimilato. Di conseguenza, il sostituto di imposta procede al calcolo sulla base degli elementi in suo possesso inizialmente su base annua tenendo conto del reddito che presume di corrispondere fino alla fine del periodo di imposta (cioè fino al 12 gennaio 2015 in considerazione del cd. periodo di imposta allargato). A tal fine, deve anche considerare eventuali redditi comunicati dal lavoratore dipendente o assimilato. Successivamente, a fronte di variazioni del reddito a seguito di modifiche contrattuali (si pensi alla trasformazione di un contratto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa), ovvero per promozioni, rinnovi di contratti collettivi, o ancora a seguito di comunicazioni da parte del lavoratore, il sostituto dovrà perdere alla rideterminazione del credito. Tale operazione va effettuata anche prima del conguaglio fiscale e quindi il sostituto di imposta procede al conguaglio dell'eventuale credito erogato nei periodo di paga successivi.

Variazione rapporti di lavoro - Altre ipotesi di ricalcolo riguardano i casi di rapporti di lavoro iniziati o cessati nell'anno. A tal proposito, occorre rammentare che l’art. 1, c. 2 del D.L. n.66/2014 prevede espressamente che "Il credito di cui al comma precedente è rapportato al periodo di lavoro nell'anno”. Ciò significa, che il periodo di lavoro nell'anno, debba essere inteso facendo riferimento ai giorni che danno diritto alle detrazione per lavoro ai fini IRPEF e cioè quelle stabilite all'articolo 13 del TUIR. Conseguentemente, nel caso di assunzione avvenuta nel corso del periodo di imposta 2014, il sostituto d'imposta deve effettuare, oltre al calcolo della verifica reddituale che dà diritto al credito sulla base del reddito che presume di erogare nel periodo di imposta 2014, anche la rideterminazione dell'importo annuo sulla base del periodo di lavoro nell'anno. In altri termini, se un lavoratore presta la propria attivitàdal 1° marzo 2014 ed abbia tutti i requisiti previsti dalla legge per ricevere il credito di imposta, matura un credito di euro 536,55: vale a dire 640 euro moltiplicato per 306 giorni (dall'1 marzo al 31 dicembre 2014 che è il periodo di lavoro nell'anno) diviso 365 giorni. Quindi, l'importo di 536,66 euro dovrà essere erogato mensilmente negli otto mesi che vanno da maggio a dicembre.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commenti

Post popolari in questo blog

Bonus occhiali da vista e lenti a contatto

Il bonus per i disoccupati under 35: incentivi all'assunzione.

Il voucher torna in tabaccheria