giovedì 31 luglio 2014

Revisione e bilancio: il punto del CNDCEC


Il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha risposto alla Consultazione pubblica lanciata dal MEF per l’attuazione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio che, a partire dal 20 luglio 2015, rappresenterà l’unico atto legislativo al quale gli Stati dell’Unione europea dovranno uniformarsi per definire i propri ordinamenti contabili.

I Principi contabili internazionali - Il primo punto sul quale si concentra il CNDCEC riguarda l’ambito di applicazione dei principi contabili internazionali.

Come noto, possono applicare gli IAS/IFRS le imprese quotate e quelle che sono parte di gruppi.
Con il dl 91/2014, in fase di conversione, viene eliminato il divieto di utilizzo dei principi contabili internazionali per le società non quotate che non siano parte di gruppi, facendo quindi sì che gli unici soggetti che non possono utilizzarli siano soltanto le società che redigono i bilanci abbreviati.

Il CNDCEC rileva tuttavia, come limitarsi ad estendere l’ambito di applicazione dei principi contabili internazionali alle pmi non sia la soluzione ottimale per migliorare l’informativa di bilancio.
Ciò soprattutto ove si consideri le diverse finalità intorno alle quali sono modellati gli IAS/IFRS.
Questi ultimi nascono infatti per soddisfare le esigenze informative di investitori e finanziatori: soggetti completamente diversi rispetto a quelli cui è indirizzata l’informativa di bilancio delle nostre Pmi (banche, soci, partner commerciali, erario).

Oltre alle finalità, devono inoltre essere considerate, a parere del CNDCEC, le difficoltà cui andrebbero incontro le nostre Pmi nella rendicontazione di bilancio: difficoltà difficilmente superabili, ove si pensi alla scarsa dotazione dal punto di vista amministrativo.
Per non parlare, poi, dell’eccessiva aleatorietà dei dati di bilancio, che potrebbe rappresentare una minaccia nella determinazione del reddito distribuibile e imponibile.
Si rende pertanto necessaria, in tale ottica, rivedere anche disposizioni societarie e fiscali.

Le principali categorie d’impresa - Il CNDCEC si sofferma poi su un altro aspetto sul quale è chiesto di esprimersi nella Consultazione: la categoria di imprese e le informazioni di bilancio che queste devono fornire.

In primo luogo viene richiesto di non “frammentare” troppo la tipologia di imprese nella classificazione proposta.
Questo perché, parlare di micro-imprese, piccole imprese, medie imprese, grandi imprese, rischia di creare un’eccessiva varietà di casistiche, costringendo gli operatori economici a dover modificare di sovente il proprio status e le relative norme.

Anche le semplificazioni previste per le micro-imprese appaiono inoltre essere eccessive, in quanto rischierebbero di rendere praticamente nulla la funzione informativa del bilancio.
In particolare, il CNDCEC giudica in maniera fortemente negativa la possibilità di ridurre al minimo il contenuto della nota integrativa.

La revisione legale dei conti - Un ultimo aspetto sul quale viene concentrata l’attenzione, riguarda la revisione legale dei conti.
Il CNDCEC giudica in maniera fortemente negativa la possibilità di esentare le piccole società dalla revisione obbligatoria: questo, infatti, “recherebbe un danno rilevante e duraturo a tutto il tessuto economico nazionale, rendendo poco credibili i bilanci”.

Per gli stessi motivi si ritiene che il dl 91/2014, se confermato, potrebbe produrre un ulteriore danno al sistema economico nazionale, con riferimento alla prevista eliminazione dei controlli per le Srl che hanno un capitale sociale almeno pari al minimo previsto per le Spa,
Questo andrebbe anche contro le finalità della norma in oggetto: se ridurre il capitale minimo delle Spa a 50.000euro è volto ad incrementare il numero delle Spa, l’eliminazione dei controlli creerebbe sicuramente una massiccia trasformazione in Srl di Spa, intenzionate a gestire le risorse a disposizione con più facilità.

Il Consiglio Nazionale propone, al contrario, di estendere il controllo agli enti (società di capitali, società di persone ed enti non lucrativi), che hanno ottenuto finanziamenti pubblici rilevanti per il sostenimento dell’attività e a quelli che presentano situazioni debitorie sproporzionate.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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