mercoledì 2 luglio 2014

Pensioni. È tempo di quattordicesima La pensione di luglio conterrà, in presenza dei requisiti previsti, la somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima)


Premessa – Trattamento previdenziale più pesante per i pensionati. Infatti, sulla rata pensionistica di luglio, l’INPS erogherà una somma aggiuntiva (c.d. quattordicesima) ai soggetti che, alla data del 31 luglio 2014, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti. Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2014 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione. Differente è il discorso per i dipendenti pubblici. Per la gestione pubblica, infatti, la somma aggiuntiva viene attribuita sulla mensilità di pensione di luglio ai soggetti che, alla data del 30 giugno 2014, hanno un’età maggiore o uguale a 64 anni e che risultino in possesso dei requisiti reddituali previsti. Mentre per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° luglio 2014 in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione, sulla rata di dicembre 2014. A chiarirlo è l’INPS con il messaggio n. 5662/2014, illustrando i requisiti reddituali utili per la corresponsione della somma aggiuntiva.

La quattordicesima – La quattordicesima è stata introdotta per la prima volta nel 2007 dal Governo Prodi, a favore dei pensionati ultra-sessantaquattrenni titolari di determinati condizioni reddituali. Pertanto, per quest’anno, sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1951. L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età.

Requisiti contributivi - La somma aggiuntiva, che va da 336 euro fino a 504 euro, varia in base agli anni di contributi maturati e all’appartenenza della categoria di lavoro (dipendente o pubblico). Da notare che per la corresponsione dell’aumento viene considerata tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto) del soggetto, nonché quella utilizzata per la liquidazione di supplementi. Mentre nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile solo la contribuzione italiana.

Requisiti reddituali – Per poter ricevere la somma aggiuntiva, che viene calcolata sulla base del solo reddito personale, bisogna essere titolari di un reddito annuo inferiore a:
- 10.103,16 euro per i dipendenti che hanno maturato fino a 15 anni di contributi ovvero autonomi che hanno maturato fino a 18 anni di contributi;
- 10.187,16 euro per i dipendenti che hanno maturato oltre 15 anni e fino a 25 anni di contributi ovvero autonomi che hanno maturato oltre 18 anni e fino a 28 anni di contributi;
- 10.271,16 euro per i dipendenti che hanno maturato oltre 25 anni di contributi ovvero autonomi che hanno maturato oltre 28 anni di contributi.

Redditi da considerare – Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonché i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali. Restano esclusi invece:
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- le indennità di accompagnamento;
- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

Sono altresì da non considerare i redditi:
- delle pensioni di guerra;
- delle indennità per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali;
- dell'indennizzo previsto dalla Legge n. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
- della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388 del 23 dicembre 2000 per espressa previsione normativa;
- dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità. Al riguardo, si precisa che il beneficio viene concesso interamente fino a un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).

Gestione pubblica – Quanto alla gestione pubblica vengono sempre utilizzati i redditi diversi da pensione dichiarati dai pensionati in sede di richiesta di attribuzione della somma aggiuntiva. Per i redditi da pensione vengono invece considerati quelli presunti, che il pensionato sta conseguendo nel corso dell’anno 2014. In ogni caso, la somma aggiuntiva viene comunque corrisposta in via provvisoria e il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nessun commento:

Posta un commento