mercoledì 2 luglio 2014

D.L. 91/2014: L'abolizione degli organi di Controllo non è garanzia di COMPETITIVITA’ “Ancora una volta assistiamo ad interventi che non sembrano poggiare su criteri di economia aziendale”


Le modifiche introdotte dal D.L. 91/2014, abrogando il comma 2 dell'art. 2477 del codice civile, di fatto eliminano l'obbligo di nomina del revisore unico e, laddove previsto dallo Statuto, del Collegio Sindacale nelle s.r.l. “motivando la decisione” - come si legge nel documento di accompagnamento al decreto - “con la necessità di ridurre i costi a carico delle imprese”, a favore di un'ipotetica competitività.

Da un punto di vista professionale una delle prime conseguenze sarà una drastica riduzione degli incarichi per ciò che riguarda la revisione, a danno di chi con pazienza, serietà e cognizione ha scelto di svolgere, con doviziosa responsabilità, la Professione; dal punto di vista squisitamente giuridico ed aziendalistico (difesa categoriale a parte), qualcosa non convince.

Il venir meno della revisione obbligatoria mina profondamente quel sistema di garanzia per cui è nata. Una garanzia principalmente richiesta a tutela dei soggetti terzi che interagiscono con l'imprenditore e della collettività stessa in cui l'impresa agisce. La funzione del Revisore, quindi, è funzione di garanzia della regolarità e della legalità che non può essere demandata alla libera scelta dell'imprenditore. Studi e ricerche hanno statisticamente confermato che le imprese dotate di un organo di controllo hanno una percentuale di fallimento inferiore rispetto a quelle non dotate.

Da un “Decreto-Competitività'” ci si aspetta qualcosa in più non un uso improprio del termine. Se per competitività si intende stare al passo con la concorrenza, tale intervento normativo non appare in linea con l'attuale situazione economica caratterizzata da sempre più frequenti casi di crisi d'impresa, spesso conseguenza del sovraccarico di funzioni in capo all'imprenditore.

L'Italia non è ancora al passo con le altre nazioni europee dove i concetti di innovazione e meritocrazia sono sempre più implementati nelle culture aziendalistiche; il nostro Paese in questo senso ha ancora bisogno di essere spinto. Le condizioni per realizzare una vera competitività vanno ancora create soprattutto nelle imprese di minori dimensioni” (Francesca Salemi)

“Con la modifica dell’art. 2477 del c.c.”, afferma Giuseppe Diretto, Presidente UNAGRACO, “scompare l’obbligo di nomina del sindaco unico nelle S.r.l. con capitale sociale almeno pari a quello previsto per le S.p.a. (viene ridotto da 120.000 a 50.000 euro). La scomparsa della correlazione tra capitale sociale della S.r.l. e l’obbligatorietà dell’organo di controllo è l’effetto della nuova normativa. Potrebbero crearsi dei casi limite: una Spa con 50.000 euro di capitale sociale con il collegio sindacale obbligatorio; mentre una Srl con 3.000.000 di euro di capitale sociale potrà restare senza organo di controllo, ovviamente se non presenta altri requisiti come la redazione del bilancio consolidato o il controllo di una Srl obbligata alla revisione legale dei conti o ancora se la Srl ha superato per due anni di seguito due dei limiti indicati all’art. 2435- bis”

“A questo punto, affermano Diretto e Salemi, non possiamo che auspicare che le Istituzioni nel prosieguo dell'iter legislativo del decreto rivedano le proprie decisioni e correggano quanto prodotto perché, pur con il buon intento di alleggerire gli oneri a carico delle imprese, viene messa in serio pericolo la tutela della garanzia dei terzi, siano essi i creditori diretti delle imprese o tutti gli altri stakeholder coinvolti”
Autore: Francesca Salemi

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