mercoledì 2 luglio 2014

Disabili. Permessi ad ampio raggio L’assistenza ai disabili spetta ai parenti o affini entro il terzo grado del soggetto disabile senza nessun ordine di priorità


Premessa – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 19/2014, ha chiarito che per fruire dei tre giorni di assistenza a un familiare disabile è sufficiente che a ciò non possano provvedere o il coniuge o nessuno dei genitori del disabile. In questi casi, il diritto ai permessi mensili spetta a un parente o affine entro il terzo grado del soggetto disabile senza nessun ordine di priorità.

Il quesito – L’ANQUAP e la CIDA hanno avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 3, L. n. 104/1992, così come modificato dall’art. 24, L. n. 183/2010, che disciplina il diritto del lavoratore dipendente di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito per l’assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità. In particolare, è stato chiesto se l’estensione del diritto in argomento al parente o affine entro il terzo grado prevista dalla disposizione sopra citata possa prescindere dalla eventuale presenza nella famiglia dell’assistito di parenti o affini di primo e secondo grado che siano nelle condizioni di assisterlo, dovendo dunque essere esclusivamente comprovata una delle particolari condizioni del coniuge e/o dei genitori della persona in situazione di gravità richieste dalla norma stessa.

Permessi mensili - In via preliminare, il Ministero del Lavoro per rispondere al quesito posto analizza la disposizione su menzionata; in particolare, essa prevede che “a condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa”. Quindi, dal dettato normativo è possibile dedurre che sono legittimati a fruire dei permessi per l’assistenza a persona in situazione di gravità prioritariamente il coniuge e il parente o affine entro il secondo grado. Nei casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere si trovino in una delle condizioni individuate dal Legislatore (abbiano compiuto i 65 anni di età, siano affetti da patologie invalidanti, siano deceduti o mancanti) la fruizione dei permessi è possibile da parte di un parente o affine entro il terzo grado. Da notare, inoltre, che può fruire dei permessi in argomento il parente o affine entro il terzo grado anche qualora le condizioni sopra descritte si riferiscano a uno solo dei soggetti menzionati dalla norma.

Risposta MLPS – Ciò detto, il Ministero del Lavoro chiarisce che per consentire la fruizione dei permessi ex art. 33, comma 3, L. n. 104/1992 ai parenti o affini entro il terzo grado debba essere dimostrata esclusivamente la circostanza che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla medesima norma, a nulla rilevando invece, in quanto non richiesto, il riscontro della presenza nell’ambito familiare di parenti o affini di primo e di secondo grado.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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