Denunce infortuni. Comunicazione anche su carta È arrivata la deroga di agosto per l’invio in maniera cartacea della denuncia infortuni


Premessa – L’INAIL accoglie la richiesta formulata nei giorni scorsi dal Presidente del CNO dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone. Infatti, per tutto il mese di agosto 2014, le strutture territoriali potranno accettare anche le denunce cartacee d’infortunio e di malattia professionale inviate con il canale PEC, indipendentemente dalla documentazione che attesta l’assenza del servizio informatico. A renderlo noto è l’INPS con la nota protocollo n. 5677/2014.

Denunce infortuni telematiche – Si tratta, in particolare, di un adempimento a cui è tenuto il datore di lavoro nei confronti dell’INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurativo, prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento. Quanto alle tempistiche di invio, l’interessato ha l’obbligo di inoltrare la denuncia entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, copia del quale va allegata alla denuncia salvo che non venga trasmessa per via telematica (nel quale caso il datore di lavoro è sollevato dall’onere di invio contestuale del certificato medico). Sul piano normativo, l’adempimento è legato dall’art. 35 del T.U. Infortuni e dal Dpcm 22 luglio 2011 che impongono l’obbligo di invio telematico della denuncia. Dal 1° luglio 2013, infatti, l’invio telematico della nuova denuncia di infortunio sul lavoro è divenuta obbligatoria, sia per i datori di lavoro titolari di posizioni assicurative presso l’INAIL, sia per i privati cittadini, nella qualità di datori di lavoro di colf, badanti o lavoratori occasionali di tipo accessorio. La nuova modulistica, accessibile dal Portale INAIL (Punto Cliente), è finalizzata a:
• consentire gradualmente l’uso esclusivo telematico della corrispondenza con i datori di lavoro anche e qualora possibile anche con i lavoratori, acquisendo sistematicamente gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e certificata dei datori di lavoro;
• ottenere dal datore di lavoro informazioni aggiuntive sul rapporto assicurativo (ad esempio voce di tariffa) e sull’utilizzo di nuove tipologie contrattuali (ad esempio infortuni che hanno interessato i lavoratori occasionali di tipo accessorio);
• introduzione del concetto di “unità produttiva” quale sede abituale di lavoro;
• acquisire informazioni sugli infortuni per verificarne la frequenza;
• integrare le informazioni sul luogo dell’infortunio ed introdurre specifici indicatori per gli infortuni accaduti con un mezzo di trasporto;
• prevedere la comunicazione del codice IBAN del datore di lavoro per l’accredito di rimborsi di somme anticipate dal datore di lavoro stesso ai propri dipendenti infortunati per l’indennità di inabilità temporanea assoluta.

La richiesta – Già la scorsa settimana la numero uno del CNO dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, in una lettera indirizzata al Direttore Generale dell’INAIL, Giuseppe Lucibello, manifestava tutte le criticità legate alla gestione delle pratiche e dell’invio telematico delle stesse all’INAIL. In particolare, si chiedeva per il periodo di sospensione delle attività degli studi per ferie di introdurre una comunicazione di tipo ancora più semplificato, da inviare via fax, PEC o raccomandata, a cui far seguire successivamente l’invio telematico completo. In questo modo, spiega il Presidente dei CdL, si facilitava non poco la gestione delle pratiche creando uno strumento di semplificazione importante per il regolare adempimento degli obblighi normativi.

La deroga – Alla luce della suddetta richiesta e in considerazione di alcuni significativi interventi sui sistemi informativi che potrebbero determinare possibili ricadute sulla disponibilità del servizio per l’invio delle denunce di infortunio e malattia professionale, le sedi territoriali, per il corrente mese di agosto, potranno accettare anche le denunce cartacee mediante il “modello 4-bis Prest.” e “modello 101 Prest.” inviate con il canale Pec, indipendentemente dalla documentazione che attesta l’assenza del servizio informatico.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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