mercoledì 2 luglio 2014

Contenzioso. Autotutela e adesione prima del reclamo Il contribuente può optare per gli altri strumenti deflattivi del contenzioso


In relazione alle controversie con l’Agenzia delle Entrate di valore fino a 20 mila euro, prima della proposizione del reclamo obbligatorio ex art. 17 bis D.Lgs. n. 546/92, con o senza proposta di mediazione, è bene che il contribuente valuti l’opportunità di attivare gli altri istituti deflattivi del contenzioso tributario.

Accertamento con adesione. Prima della proposizione del reclamo-mediazione, il contribuente può fare istanza di adesione all’accertamento per tentare di addivenire a una soluzione concordata con il Fisco. Si avranno così 150 giorni di tempo (oltre all’eventuale sospensione feriale dei termini processuali, dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno), decorrenti dalla notifica dell'avviso, per proporre il reclamo. Dalla data di presentazione dell’istanza per adesione, infatti, il termine per ricorrere al giudice tributario resta automaticamente sospeso per un periodo di 90 giorni. A titolo esemplificativo, se l’istanza è presentata 30 giorni dopo la notifica dell’atto di accertamento e/o rettifica, da tale momento comincerà la sospensione di 90 giorni, al termine dei quali, in caso di esito negativo del contraddittorio, riprenderanno a trascorrere i normali termini a difesa che consentiranno al contribuente di presentare reclamo entro i successivi 30 giorni (il reclamo deve essere notificato entro il termine per il ricorso). Se invece la procedura ha esito positivo, il contribuente può chiudere la partite col Fisco versando le maggiori imposte rideterminate e le relative sanzioni ridotte a 1/3 del minimo previsto dalla legge.

Occorre precisare che la procedura di accertamento con adesione può essere attivata su invito dell’Ufficio oppure su iniziativa del contribuente. In questo secondo caso la domanda di adesione può essere presentata dopo aver ricevuto la notifica di un atto impositivo non preceduto da invito a comparire e solo fino al momento in cui non scadono i termini per la proposizione dell’eventuale ricorso.

Definizione sole sanzioni. Sempre prima della presentazione del reclamo obbligatorio il contribuente può decidere di definire in via agevolata le sole sanzioni. L’articolo 16, comma 3, del D.Lgs. 472/1997 consente al contribuente di pagare entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di accertamento solamente 1/3 delle sanzioni tributarie irrogate, riservandosi la possibilità di instaurare il contenzioso presso la competente CTP con riferimento alle sole maggiore imposte accertate. Il perfezionamento della definizione agevolata, secondo l’Amministrazione, estingue irrevocabilmente l’obbligazione tributaria (circolare 12/E del 2010), nel senso che il contribuente non potrà pretendere l’eventuale rimborso delle sanzioni versate, qualora intervenga una sentenza favorevole che accerti la non debenza del tributo. Per aggirare l’ostacolo, laddove ricorrano i presupposti, si potrebbe presentare un nuovo reclamo. In tema di esecuzione delle sanzioni, infatti, l'articolo 19, comma 6, del D.Lgs. 472/1997 stabilisce che “se in esito alle sentenze di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso”.

Autotutela. Un’altra via percorribile è quella dell’autotutela, nella speranza di ottenere l’annullamento totale o parziale della pretesa tributaria. L'autotutela, però, non sospende i termini del processo, sicché, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto, in mancanza di una risposta dell’A.F., occorrerà presentare un'istanza di accertamento con adesione o direttamente il reclamo/mediazione.

Acquiescenza e conciliazione giudiziale. Per concludere, si segnala che l’acquiescenza del contribuente all’accertamento preclude la proposizione del reclamo. Il contribuente pagherà le maggiori imposte contestate nell'avviso di accertamento e le sanzioni ridotte a 1/3 o a 1/6 del minimo previsto dalla legge. Si segnala altresì che la presentazione del reclamo esclude la conciliazione giudiziale di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 546/92. Pertanto, qualora si arrivi al giudizio in CTP, sarà impossibile per le parti tentare di conciliare la controversia, poiché l’istituto del reclamo è alternativo alla conciliazione giudiziale e ne assorbe le funzioni.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Nessun commento:

Posta un commento